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Sentenza

Sentenza del 22/06/2018 n. 16541 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento relativo all'anno 2003, sostenendo che il verbale di contraddittorio sottoscritto nell'ambito della procedura di accertamento con adesione costituisse già un accordo definitivo. Secondo la società, dopo il rigetto dell'adesione l'Amministrazione avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso di accertamento e non procedere direttamente all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella. L'Agenzia delle entrate ha contestato l'equiparazione tra verbale di contraddittorio e atto di accertamento con adesione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che il verbale di contraddittorio non equivale a un accertamento con adesione, poiché mancavano gli elementi formali e sostanziali previsti dalla legge, tra cui la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute, l'indicazione separata per ciascun tributo e la sottoscrizione con le modalità prescritte. Pertanto, dopo il diniego dell'adesione, l'Ufficio non era tenuto a notificare un nuovo avviso di accertamento prima di iscrivere a ruolo le somme derivanti dall'avviso originario e notificare la cartella. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 15.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2

    Disciplina la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e l'avvio del contraddittorio tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 7

    L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

    L'accertamento con adesione richiede un atto scritto avente specifici contenuti e sottoscrizioni. Un semplice verbale di contraddittorio privo della liquidazione delle imposte e delle sanzioni, dell'indicazione distinta per tributo e degli altri requisiti non può essere qualificato come accertamento con adesione.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 2

    Rileva nel quadro della disciplina dell'accertamento con adesione, ma non consente di attribuire automaticamente al verbale di contraddittorio gli effetti dell'atto definitivo di adesione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Prevede i requisiti della sentenza tributaria, richiamato dall'Agenzia per contestare la chiarezza e la sufficienza della motivazione della decisione della CTR.

  • Art. 2909 c.c.

    Disciplina l'efficacia del giudicato; la questione è stata sollevata con riferimento all'eventuale vincolatività di precedenti sentenze non definitive.

  • Art. 295 c.p.c.

    Prevede la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla soluzione di un'altra controversia pregiudiziale; la Corte non ha ritenuto necessario applicarlo nella decisione finale.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Un verbale di contraddittorio o di confronto tra contribuente e Ufficio non produce automaticamente gli effetti di un accertamento con adesione: occorre verificare la presenza di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 218 del 1997.
  • La mera intesa sugli elementi utili a determinare il reddito non è sufficiente a perfezionare l'adesione; l'atto deve contenere anche la liquidazione delle imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute, con indicazione separata per ciascun tributo.
  • Se l'istanza di accertamento con adesione viene respinta e non si è perfezionato un accordo conforme alla legge, resta efficace l'avviso di accertamento originario. L'Ufficio può quindi procedere all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella senza emettere un nuovo avviso.
  • La qualificazione dell'atto dipende dal suo contenuto effettivo e dai requisiti legali, non soltanto dal fatto che sia stato sottoscritto durante il contraddittorio o che riporti un accordo su alcuni aspetti dell'accertamento.
  • In una controversia analoga è essenziale esaminare il documento sottoscritto per verificare denominazione, sottoscrizioni, tributi interessati, motivazione, importi delle imposte e sanzioni e modalità di pagamento o rateazione.

Testo integrale

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