Cassazione Penale, Ordinanza n. 30010/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di evasione. Nel ricorso ha contestato il giudizio di responsabilità sotto il profilo della valutazione del materiale probatorio, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti non fosse corretta. In sede di legittimità ha inoltre dedotto, per la prima volta, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, profilo non prospettato con l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, da un lato, fossero aspecifiche perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione di merito; dall'altro, che il motivo relativo alle attenuanti generiche fosse nuovo, poiché non formulato in appello. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente rivolto contro la sentenza di merito, si risolva nella mera riproposizione di censure sulla valutazione delle prove senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta doglianze non devolute al giudice d'appello, come il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche quando tale questione non sia stata previamente dedotta.
- La motivazione della decisione di merito è insindacabile in cassazione quando sia puntuale, coerente con le emergenze processuali e immune da manifeste incongruenze logiche.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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