Sentenza del 09/01/2019 n. 348 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'accertamento relativo alla maggiore IRPEF per l'anno 2000, sostenendo di non aver percepito i canoni di locazione dell'immobile concesso alla Webcom S.r.l. e che il contratto era stato risolto consensualmente con effetto retroattivo dall'11 giugno 2000. Ha contestato l'assoggettamento a imposta dei canoni non percepiti, l'opponibilità all'Erario della risoluzione retroattiva, l'omessa pronuncia della CTR su alcune questioni subordinate e la compatibilità della disciplina con gli artt. 3, 53 e 24 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia limitatamente al ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quanto all'Agenzia delle Entrate, ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per gli immobili non abitativi, i canoni concorrono alla formazione del reddito imponibile finché il contratto resta in vita, anche se non sono stati effettivamente riscossi. La successiva risoluzione consensuale, anche se dichiarata retroattiva, non è opponibile all'Erario per eliminare una pretesa impositiva già maturata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.500 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 23 e 34 (TUIR, ratione temporis vigente)
Per gli immobili locati a uso diverso da quello abitativo, il reddito imponibile è determinato sulla base del canone di locazione finché il contratto è in essere, anche se i canoni non sono stati effettivamente percepiti per morosità.
Art. 1458 c.c.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non incide sulle prestazioni già eseguite o dovute per il periodo precedente alla risoluzione; pertanto, la disponibilità dell'immobile anteriormente allo scioglimento mantiene rilevanza.
Art. 1372, comma 2, c.c.
L'accordo risolutorio produce effetti tra le parti e non può pregiudicare i diritti dei terzi; a maggior ragione non può essere utilizzato per incidere retroattivamente su una pretesa tributaria già maturata nei confronti dell'Erario.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte di cassazione può decidere direttamente una questione di diritto, senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia deve essere denunciata come error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c.; non è sufficiente dedurre genericamente violazione di legge o vizio di motivazione.
Art. 53 Cost.
La tassazione dei canoni contrattualmente dovuti, anche se non riscossi, non è stata ritenuta manifestamente arbitraria o irragionevole dalla Corte costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale n. 230 del 2012
È stata ritenuta costituzionalmente legittima la tassazione del canone locativo convenuto, anziché della rendita catastale, anche in caso di morosità del conduttore, salvo la cessazione del rapporto o l'intervento di specifici strumenti di risoluzione e rilascio.
Massime di principio
- Per le locazioni commerciali o comunque non abitative, il reddito imponibile normalmente coincide con il canone contrattualmente previsto finché il contratto non cessa giuridicamente.
- La mancata riscossione dei canoni, da sola, non esclude la tassazione: occorre che il rapporto locativo sia validamente risolto oppure che intervenga un provvedimento o procedimento idoneo a far cessare il rapporto.
- Una risoluzione consensuale stipulata o comunicata dopo la notifica dell'accertamento, anche se qualificata come retroattiva, non può normalmente essere opposta all'Erario per cancellare imposte già maturate.
- Gli effetti fiscali non dipendono automaticamente dall'autotutela adottata dall'Amministrazione in altri casi: l'annullamento di accertamenti relativi ad altri soggetti o annualità non crea necessariamente un diritto alla medesima decisione.
- Quando si lamenta che il giudice non abbia esaminato una domanda o un'eccezione, il motivo di ricorso deve essere formulato come omessa pronuncia, con riferimento all'art. 112 c.p.c. e all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Per ridurre il rischio fiscale in caso di morosità, è opportuno documentare tempestivamente la cessazione del rapporto, la risoluzione, lo sfratto o altra procedura prevista dalla legge, senza fare affidamento esclusivo sulla successiva dichiarazione privata delle parti.
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