Sentenza n. 2455/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, avente ad oggetto l’accredito di somme sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il diritto al beneficio economico previsto per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’accredito complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva eseguito il giudicato mediante accredito della somma riconosciuta attraverso il rilascio della Carta del docente, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero aveva integralmente eseguito il giudicato mediante l’accredito al ricorrente della somma riconosciuta dalla sentenza azionata. Le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti dell’Amministrazione, in ragione della peculiarità processuale della vicenda: il ricorso era stato notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta anziché presso quella di Palermo, territorialmente competente ai sensi degli artt. 11 r.d. n. 1611/1933 e 144 c.p.c., e il Ministero non si era costituito. È stata ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro e oggetto di accredito mediante la Carta del docente.
art. 11 r.d. n. 1611/1933
Richiamato quale parametro per individuare l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente ai fini della notificazione del ricorso.
art. 144 c.p.c.
Richiamato, unitamente all’art. 11 r.d. n. 1611/1933, in relazione alla notificazione degli atti processuali alle amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato azionato, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- L’esecuzione del giudicato può realizzarsi, nel caso di un credito riconosciuto dal giudice, mediante l’accredito della somma dovuta attraverso lo strumento indicato nel titolo esecutivo, purché la prestazione risulti effettivamente soddisfatta.
- La notificazione di un ricorso destinato a un’amministrazione dello Stato deve essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente; la notificazione presso un ufficio territorialmente incompetente rileva ai fini della regolazione delle spese, soprattutto se l’amministrazione non si costituisce.
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