Cassazione Civile, Ordinanza n. 08965/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2008, maggiori ricavi nei confronti di una società a responsabilità limitata, ritenendo che alcune somme iscritte nel conto soci come finanziamenti infruttiferi fossero in realtà ricavi occultati: per i versamenti in contanti si ipotizzavano aggiustamenti contabili per coprire saldi negativi di cassa, mentre i versamenti con assegni venivano ritenuti non giustificati e riconducibili a prelevamenti dei soci, anche in ragione della ritenuta mancanza di adeguata capacità economica degli stessi. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, rigettando le censure della contribuente. In cassazione venivano proposti tre motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sul verbale di chiusura, assumendo che fosse stato omesso il contraddittorio e che il contribuente avesse indicato specifiche difese che avrebbe potuto svolgere; 2) violazione delle norme in tema di accertamento e onere della prova, deducendo che i finanziamenti soci erano reali, tracciati, giustificati dal bilancio e dalla nota integrativa, e che non fosse necessaria una delibera assembleare formale; 3) violazione delle norme sulle presunzioni e sulla disciplina delle sopravvenienze attive, sostenendo che la CTR avesse utilizzato una presunzione di secondo grado e che i finanziamenti soci a fondo perduto non potessero essere trattati come sopravvenienze attive. La Corte dichiara inammissibile il ricorso dei soci per difetto di legittimazione processuale, affermando che, nei casi di cancellazione della società con applicazione del differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, la società conserva la legittimazione attiva e il liquidatore è l'unico legittimato a rappresentarla, mentre i soci restano privi di legittimazione. Nel merito, rigetta il ricorso della società: sul primo motivo rileva che, per la disciplina previgente, l'obbligo generalizzato di contraddittorio riguarda solo i tributi armonizzati e, nel caso concreto, il contraddittorio era comunque stato attivato mediante questionari; sul secondo motivo conferma che la mancanza di delibere assembleari o di scritture formali, unita all'inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci e alla natura delle movimentazioni, legittimava la ripresa a tassazione; sul terzo motivo esclude sia il divieto di presunzioni a catena sia la pertinenza della disciplina sulle sopravvenienze attive, poiché l'accertamento aveva qualificato gli importi come ricavi occultati. Condanna i ricorrenti alle spese e dà atto dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dai soci per difetto di legittimazione e rigetta il ricorso della società. Conferma quindi integralmente la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e riconosciuto legittimo l'accertamento fiscale sui maggiori ricavi presunti derivanti da finanziamenti soci ritenuti ingiustificati. Vengono inoltre poste le spese di lite a carico dei ricorrenti e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
"la società conserva la legittimazione attiva; il liquidatore è legittimato e gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione"
Per le società cancellate dal registro delle imprese, entro il quinquennio previsto dalla norma, gli effetti estintivi sono differiti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e il liquidatore conserva la rappresentanza sostanziale e processuale della società; gli ex soci non possono proporre o coltivare il contenzioso in nome della società.
art. 2495, comma 2, c.c.
Gli effetti estintivi della cancellazione sono posticipati, nei casi di applicazione dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso.
art. 12, comma 4 e comma 7, l. n. 212/2000
Invocato per il contraddittorio endoprocedimentale e per il verbale di chiusura della verifica; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa per mancato contraddittorio.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Base normativa dell'accertamento induttivo/analitico-induttivo contestato, ritenuto correttamente applicato dalla CTR.
art. 85 t.u.i.r.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla qualificazione delle somme come ricavi.
art. 109 t.u.i.r.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla determinazione del reddito imponibile.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte valorizza l'onere della società di fornire giustificazioni e della prova presuntiva dell'Ufficio.
art. 88, comma 1 e comma 4, d.P.R. n. 917/1986
Invocato per sostenere l'irrilevanza fiscale dei finanziamenti dei soci a fondo perduto come sopravvenienze attive; la Corte ritiene inconferente il richiamo perché l'accertamento aveva qualificato le somme come ricavi occultati.
art. 2729 c.c.
La Corte ribadisce che le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento se gravi, precise e concordanti; non esiste un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado o a catena, purché ogni passaggio inferenziale sia logicamente adeguato.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime previgente all'art. 6-bis l. n. 212/2000, l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale sussiste per i soli tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati opera solo se previsto da specifiche disposizioni.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente gli elementi che avrebbe potuto far valere e dimostra, secondo una valutazione probabilistica ex ante, che essi avrebbero potuto condurre a un esito diverso del procedimento.
- Le modalità del contraddittorio non sono vincolate a una forma specifica: è sufficiente che l'interlocuzione preventiva sia effettiva, anche tramite questionari, richieste documentali o altri strumenti equivalenti.
- In tema di società e versamenti dei soci, l'opponibilità all'Amministrazione finanziaria richiede che le erogazioni risultino formalmente e contabilmente coerenti con l'andamento finanziario; in mancanza di delibere, scritture o giustificazioni adeguate, la carenza di capacità economica dei soci e le movimentazioni in contanti possono costituire elementi presuntivi idonei a sostenere il recupero a tassazione.
- Il divieto di presunzioni di secondo grado non ha portata assoluta: un fatto noto accertato mediante presunzioni gravi, precise e concordanti può costituire il presupposto di ulteriori inferenze presuntive, purché la catena logica resti attendibile e autonoma in ogni passaggio.
- Quando l'accertamento qualifica le somme come ricavi occultati, non è pertinente invocare la disciplina delle sopravvenienze attive o dei finanziamenti dei soci a fondo perduto, se la ricostruzione fattuale giudiziale ha escluso la reale natura finanziaria delle somme.
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