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Sentenza

Sentenza n. 5194/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento A) della Deliberazione della commissione straordinaria di liquidazione n. 326 del 05/09/2025; B) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, nella misura e nella parte in cui hanno determinato l'adozione del provvedimento richiamato al punto A in danno della ricorrente; C) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202506657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione che ha disposto la non ammissione alla massa passiva del credito vantato dalla ricorrente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (organo di liquidazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione con cui l'Organo Straordinario di Liquidazione ha negato l'ammissione alla massa passiva del credito richiesto. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione sulle ragioni della non ammissione; in secondo luogo, la tardività dell'adozione e della notificazione del diniego, avvenute oltre cinque anni dopo la presentazione dell'istanza; in terzo luogo, l'erroneità sostanziale del diniego, sostenendo la natura certa, liquida e certificata del credito. L'Organo Straordinario di Liquidazione ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo di credito e che l'attività di ammissione alla massa passiva avesse natura meramente ricognitiva e non autoritativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio. Il giudice ha applicato il criterio del petitum sostanziale, da individuare non solo in base alla domanda formalmente proposta, ma soprattutto in relazione alla causa petendi, ai fatti allegati e al rapporto giuridico sottostante. La controversia riguarda la pretesa della società, quale asserita creditrice del Comune, a ottenere la realizzazione del proprio credito e investe direttamente la certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso. Tale posizione ha natura di diritto soggettivo. L'Organo Straordinario di Liquidazione, nella fase di accertamento del credito e di inserimento nella massa passiva, non esercita poteri discrezionali o autoritativi, ma svolge una funzione di rilevazione e accertamento governata da criteri oggettivi tecnico-giuridici; i relativi atti hanno valore paritetico-ricognitivo. Ne consegue che anche ogni verifica, totale o parziale, sulla fondatezza del credito è riservata al giudice ordinario. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, precisando che la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 252 d.lgs. 267/2000

    La disciplina dell'Organo Straordinario di Liquidazione conferma che, nella fase di accertamento della massa passiva, l'organo svolge una funzione di rilevazione e accertamento senza poteri discrezionali o autoritativi.

  • art. 258, comma 3, d.lgs. 267/2000

    Anche nelle procedure semplificate di definizione della massa passiva, l'ammissione del credito conserva natura di attività ricognitiva e non discrezionale.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, nei termini e alle condizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • La giurisdizione deve essere individuata in base al petitum sostanziale, ricostruito considerando la causa petendi, i fatti allegati e il rapporto giuridico sottostante, e non la qualificazione formale data dalle parti alla domanda.
  • La controversia sull'ammissione alla massa passiva di un ente locale dissestato appartiene alla giurisdizione ordinaria quando riguarda l'accertamento della certezza, liquidità, esigibilità o fondatezza del credito vantato dal privato, trattandosi di una posizione di diritto soggettivo.
  • Nella fase di accertamento e ammissione dei crediti alla massa passiva, l'Organo Straordinario di Liquidazione esercita una funzione di rilevazione-accertamento priva di discrezionalità amministrativa e di poteri autoritativi; i suoi atti hanno natura paritetico-ricognitiva.
  • Qualsiasi verifica, anche parziale, sulla bontà del credito richiesto per l'inserimento nella massa passiva è riservata al giudice ordinario e non può essere svolta dal giudice amministrativo.
  • La dichiarazione del difetto di giurisdizione consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario competente secondo il meccanismo previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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