Cassazione Civile, Ordinanza n. 32041/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione a mezzo PEC di cartelle di pagamento e dell'atto di riscossione collegato a ruoli tributari. In secondo grado era stato ritenuto nullo l'atto notificato nella casella PEC del contribuente da un indirizzo del mittente difforme da quello presente nell'INI-PEC, e inoltre era stata considerata inesistente o inutilizzabile la prova della notifica perché il file allegato non si apriva. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che tale norma richiede la presenza del solo indirizzo PEC del destinatario nei pubblici registri, non anche quello del mittente; ha inoltre affermato che la riconducibilità dell'invio all'ente era comunque desumibile dai dati di trasporto, dalle ricevute del gestore e dal dominio PEC utilizzato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'agente della riscossione. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite in tema di notificazione via PEC, secondo cui l'eventuale utilizzo di un indirizzo istituzionale del mittente non iscritto nei pubblici elenchi non comporta nullità ove la notifica abbia comunque raggiunto il suo scopo e non vi sia incertezza sulla provenienza e sull'oggetto dell'atto. Ha quindi affermato che, nella disciplina della notifica delle cartelle di pagamento ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, l'obbligo di usare un indirizzo risultante da pubblici elenchi riguarda il destinatario, mentre per il notificante è sufficiente un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, senza che la mancata corrispondenza del mittente al registro INI-PEC determini nullità automatica. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La disciplina speciale della notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo PEC richiede che l'indirizzo risultante da pubblici elenchi sia riferito al destinatario; per il mittente è sufficiente un indirizzo PEC anch'esso risultante da pubblici elenchi, senza nullità automatica se l'indirizzo del mittente non coincide con quello indicato nei registri richiamati dal giudice di merito.
art. 3-bis L. n. 53 del 1994
È richiamato come parametro generale delle notifiche telematiche; la norma distingue tra requisiti dell'indirizzo del notificante e del destinatario, e ciò conferma che il vincolo di iscrizione nei pubblici elenchi opera in modo diverso per i due soggetti.
art. 66, comma 5, d.lgs. n. 217 del 2017
È citato per individuare quali siano i 'pubblici elenchi' rilevanti ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale.
d.lgs. n. 82 del 2005
artt. 6-bis, 6-quater e 62; art. 16, comma 12
È richiamato per definire i pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni telematiche.
d.l. n. 185 del 2008
È richiamato, insieme alle altre fonti, per definire i pubblici elenchi validi ai fini della notificazione via PEC.
L. n. 2 del 2009
È menzionata in relazione alla conversione del d.l. n. 185 del 2008 e alla disciplina dei pubblici elenchi.
cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 3
È il parametro del motivo di ricorso, proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo PEC la nullità non può essere affermata in modo meramente formale: occorre verificare se l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e se il destinatario abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa, senza incertezze sulla provenienza o sull'oggetto della notifica.
- Per la notifica telematica delle cartelle di pagamento, la regola dell'indirizzo tratto da pubblici elenchi è posta a tutela del destinatario; il mittente, se utilizza una PEC istituzionale o comunque risultante da pubblici elenchi, non incorre in nullità solo perché il suo indirizzo non coincide con quello ritenuto necessario dal giudice di merito.
- Le irregolarità della notifica processuale o dell'attività notificatoria sono rilevanti solo se producono un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte interessata; non tutela un interesse all'astratta regolarità formale dell'atto.
- La prova della notifica via PEC può essere desunta anche dai dati di trasporto e dalle ricevute del gestore, purché consentano di identificare con certezza la provenienza dell'atto e l'esito della trasmissione.
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