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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04539/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia riguarda la designazione dell'assuntore di un maso chiuso in sede successoria. Dopo la morte del titolare, più coeredi avevano chiesto l'assunzione del fondo; il giudice di merito aveva individuato come assuntrice la sorella del defunto, determinando inoltre il prezzo di assunzione tenendo conto anche di una quota di comproprietà in una "Nachbarschaft" con vari immobili. Il ricorrente censurava la sentenza d'appello sotto tre profili: 1) falsa applicazione della legge provinciale sui masi chiusi, sostenendo che la resistente, ultra novantenne, fosse inidonea alla conduzione personale del maso e che la commissione locale avesse espresso un parere favorevole al ricorrente; assumeva inoltre che la versione italiana della norma imponeva di escludere dall'assunzione i coeredi "inabili", da intendere in senso funzionale come non idonei alla conduzione personale; 2) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali per avere la Corte d'appello omesso di considerare i pareri della commissione locale dei masi chiusi; 3) illegittimità costituzionale dell'art. 14 e dell'art. 20 della legge provinciale, perché consentirebbero l'attribuzione del maso a soggetto non in grado di condurlo personalmente e a un prezzo inferiore al valore di mercato, in danno degli altri coeredi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel regime applicabile ratione temporis, la nozione di "inermi/inabili" del comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale dovesse essere intesa come riferimento tecnico alle persone interdette o inabilitate, non già a una generica inidoneità fisica o pratica alla conduzione del maso; tale clausola di esclusione opera quindi solo per uno status giuridico accertato giudizialmente. Ha inoltre affermato che il parere della commissione locale per i masi chiusi è rilevante solo nelle ipotesi sussidiarie previste dalla legge, quando non sia possibile individuare l'assuntore sulla base dei criteri preferenziali del comma 1 o nei casi espressamente previsti dalla disciplina testamentaria; non può dunque sovvertire l'ordine legale di preferenza tra coeredi. Quanto alla questione di costituzionalità, la Corte l'ha ritenuta manifestamente infondata, valorizzando la discrezionalità del legislatore provinciale nella disciplina dell'istituto del maso chiuso, purché restino salvaguardate le sue finalità essenziali: indivisibilità del fondo, continuità familiare e conservazione dell'azienda. Le spese sono state compensate per la novità della questione affrontata; nessuna statuizione sulle spese per gli intimati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 14 legge provinciale Bolzano n. 17/2001

    commi 1, 2, 3 e 5; lettere a), e), g)

    stabilisce un ordine di preferenza vincolante per la designazione dell'assuntore del maso chiuso; la valutazione di idoneità personale opera solo in via sussidiaria quando nessuno dei coeredi soddisfi i criteri del comma 1 o nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.

  • art. 20 legge provinciale Bolzano n. 17/2001

    regola il passaggio all'assuntore dei diritti connessi e la stima separata dei beni non agricoli; la Corte esclude che la questione di costituzionalità sulla disciplina del prezzo renda illegittimo il sistema del maso chiuso.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta ampia e congrua, escludendo la nullità denunciata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è stato ritenuto non deducibile nel testo applicabile e comunque precluso dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    opera la preclusione al sindacato sulla motivazione in presenza di doppia conforme.

  • art. 99 d.P.R. n. 670/1972

    il ricorrente lo invocava per sostenere la prevalenza del testo italiano della legge provinciale; la Corte, però, ha risolto la questione interpretando il testo italiano in coerenza con la ratio e con la versione tedesca, ritenendolo impreciso sul piano lessicale.

  • art. 3 Cost.

    non è violato dalla preferenza per il coerede cresciuto nel maso o per il parente più vicino di grado; il sacrificio imposto agli altri coeredi è giustificato dalla funzione dell'istituto.

  • art. 42 Cost.

    non impedisce la disciplina speciale del maso chiuso né il prezzo di assunzione commisurato al valore di reddito, poiché la limitazione è giustificata dalla struttura e dalle finalità dell'istituto.

  • art. 18 legge provinciale Bolzano n. 17/2001

    il ricorso al parere della commissione locale per i masi chiusi è previsto nelle ipotesi di assunzione sussidiaria, non quando la legge consente di risolvere il contrasto applicando i criteri preferenziali del comma 1.

  • art. 18, comma 2, d.P.G.P. Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8

    richiamato dalla Corte costituzionale in altra decisione; nel presente giudizio serve solo come termine di confronto per ribadire che il criterio dell'età non può prevalere in modo automatico quando i concorrenti sono in pari grado.

Massime di principio

  • Nella successione del maso chiuso, l'ordine legale di preferenza tra coeredi prevale sulla valutazione discrezionale di idoneità personale: il parere della commissione locale interviene solo nei casi sussidiari espressamente previsti dalla legge.
  • La causa di esclusione dall'assunzione per "inabilità" va intesa come riferimento a uno status giuridico di interdizione o inabilitazione, non come generica inidoneità fisica o anagrafica alla gestione del fondo.
  • Il criterio della crescita nel maso e quello del più stretto grado di parentela sono scelte legislative non irragionevoli, perché rispondono alla finalità di mantenere l'unità del fondo e la sua continuità familiare.
  • Il prezzo di assunzione del maso chiuso può essere determinato secondo criteri speciali e non coincidere con il pieno valore di mercato del bene, essendo il sacrificio economico degli altri coeredi giustificato dalla peculiare funzione dell'istituto.
  • La questione di legittimità costituzionale della disciplina del maso chiuso è infondata quando la norma contestata resti coerente con le finalità essenziali dell'istituto: indivisibilità del fondo, connessione familiare e continuità aziendale.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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