Cassazione Penale, Sentenza n. 24640/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza definitiva della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro dell'8/7/2014, con cui il ricorrente era stato condannato per gli omicidi di Abruzzese Nicola e Bevilacqua Antonio e per porto d'arma. Il ricorrente denunciava violazione di legge processuale e vizio di motivazione ex art. 606 co.1 lett. c) ed e) c.p.p., richiamando gli artt. 634, 630, 629 e 125 cod.proc.pen., e fondava la richiesta di revisione su una nuova consulenza tecnica di parte che criticava il metodo dell'esperto del pubblico ministero e su un provvedimento amministrativo di revoca della protezione del collaboratore di giustizia, assumendo che tali elementi costituissero prove nuove idonee a rimettere in discussione il giudicato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la consulenza tecnica prodotta non introducesse metodologie scientifiche nuove o dati obiettivi inediti tali da configurare prova nuova ex art. 630 co.1 lett. c) cod.proc.pen., ma si limitasse a proporre una diversa valutazione critica di elementi già noti. Ha altresi escluso che il provvedimento amministrativo di revoca della protezione del collaboratore costituisse prova nuova o dimostrazione della falsita delle dichiarazioni; il giudizio sulla attendibilita del collaboratore, gia espresso nel giudizio di cognizione, non e riesaminabile in sede di revisione salvo che sia contestata la reale esistenza del fatto storico riscontrato esternamente. Per questi motivi il ricorso e stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. co.1 lett. c) ed e)
Definisce i motivi di ricorso per cassazione; qui invocato per vizio di motivazione e violazione di legge processuale nell'impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione
art. 630 cod.proc.pen. comma 1 lett. c)
Stabilisce i presupposti della revisione basata su prova nuova: la Corte ha interpretato che la prova nuova deve consistere in elementi obiettivi inediti o in nuove metodologie capaci di cogliere dati precedentemente non percepibili; una mera diversa valutazione critica di elementi gia' noti non e' sufficiente
art. 634 cod.proc.pen.
Norma procedurale attinente alle modalita' e all'ammissibilita delle istanze di revisione; la Corte ha applicato i principi di tale disciplina nel valutare la questione
art. 629 cod.proc.pen.
Riguarda le persone che possono proporre istanza di revisione e le condizioni di legittimazione; richiamato nel contesto della procedura di revisione
art. 125 cod.proc.pen.
Norme sui mezzi di prova e sulle prove testimoniali in generale; la Corte ha richiamato il principio che solo la dimostrazione della falsita delle prove testimoniali consente di fondare la revisione
Massime di principio
- Perche' una nuova consulenza tecnica costituisca prova nuova ai fini della revisione deve introdurre metodologie o dati obiettivi effettivamente nuovi e non limitarsi a una diversa interpretazione critica degli elementi gia' acquisiti
- La revoca amministrativa della protezione di un collaboratore non equivale automaticamente a dimostrazione della falsita' delle sue dichiarazioni e quindi non costituisce, di per se', prova nuova idonea a giustificare la revisione
- Il giudizio di attendibilita delle dichiarazioni di un collaboratore gia' espresso nel processo di cognizione non puo' essere riesaminato in sede di revisione se non quando sia contestata la reale esistenza del fatto storico che costituiva riscontro esterno alle dichiarazioni
- La revisione non e' un quarto grado di giudizio volto a riconsiderare la valutazione della prova; le doglianze che mirano a ottenere una diversa valutazione critica di dati definitivamente acquisiti devono essere proposte con gli ordinari mezzi di impugnazione
- Un'istanza di revisione inammissibile puo' comportare condanna alle spese e comminazione di una somma in favore della Cassa delle Ammende
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