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Sentenza

Sentenza del 10/05/2018 n. 3077 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - IRAP - Soggetto contribuente - Avvocato libero professionista - Lavoratori dipendenti - Mancato utilizzo - Compensi erogati terzi - Collaborazioni occasionali - Beni strumentali - Modestissimo ammontare - Rileva - Svolgimento attività libero-professionale - Studio legale terzo - Non rileva - Assoggettamento IRAP - Esclusione - Illegittimità diniego rimborso - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, poiché esercitava l'attività senza lavoratori dipendenti, disponeva di beni strumentali di modestissimo ammontare e corrispondeva soltanto compensi per occasionali collaborazioni a terzi. La prestazione dell'attività professionale presso uno studio legale appartenente a terzi non costituiva, di per sé, un elemento organizzativo autonomo imputabile al professionista.

La decisione

È stato ritenuto illegittimo il diniego di rimborso dell'IRAP. L'avvocato, in assenza di dipendenti e di un'autonoma organizzazione rilevante, era legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta versata. La mera corresponsione a terzi di compensi per collaborazioni occasionali e l'utilizzo di beni strumentali di valore modesto non sono stati considerati sufficienti a integrare il presupposto impositivo. Non rileva, inoltre, lo svolgimento dell'attività presso lo studio legale di un terzo.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    L'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi costituisce presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    Per il professionista, l'IRAP è dovuta solo quando l'attività è svolta attraverso un'autonoma organizzazione eccedente il minimo indispensabile. L'assenza di dipendenti, la modestia dei beni strumentali e il ricorso a collaborazioni occasionali, valutati nel loro complesso, possono escludere tale presupposto.

Massime di principio

  • Il libero professionista può escludere l'IRAP quando dimostra di non disporre di un'autonoma organizzazione significativa, valutando complessivamente personale, beni strumentali e modalità operative.
  • La mera erogazione di compensi a terzi per collaborazioni occasionali non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP; occorre verificare frequenza, stabilità, importo e funzione delle collaborazioni.
  • L'assenza di lavoratori dipendenti è un elemento rilevante, ma deve essere considerata insieme agli altri indici organizzativi.
  • Beni strumentali di modestissimo ammontare, normalmente necessari per l'esercizio della professione, non integrano di per sé un'autonoma organizzazione.
  • Svolgere l'attività presso lo studio o la struttura di un altro professionista non rende automaticamente imponibile l'attività ai fini IRAP, se la struttura non è autonomamente organizzata e riferibile al contribuente.
  • La richiesta di rimborso richiede comunque la verifica concreta della situazione del singolo professionista e la dimostrazione dell'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.

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