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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23959/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30/06/2022 che aveva confermato, in parziale riforma del primo grado, la condanna per plurime cessioni di stupefacenti (eroina e cocaina) commesse tra febbraio e agosto 2019. Due principali censure: (1) violazione del diritto di difesa per mancata traduzione degli atti e mancata effettiva assistenza linguistica (art. 143 c.p.p.), con conseguente nullità o diritto alla restituzione in termini per poter richiedere rito alternativo; l'imputato sostiene di non conoscere l'italiano e che il provvedimento di nomina interprete da parte del GIP non sarebbe mai stato revocato; (2) errata qualificazione della fattispecie: si sarebbe dovuta riconoscere la "lieve entità" ex comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990 (piccolo spaccio), atteso che le cessioni avrebbero riguardato quantitativi minimi (0,2-0,4 g) e l'imputato sarebbe stato un anello marginale della catena distributiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la mancata traduzione e la questione dell'assistenza linguistica sono nullità a regime intermedio deducibili entro termini precisi e, nel caso concreto, l'imputato ha partecipato consapevolmente e attivamente a tutte le fasi processuali (vocatio in ius, partecipazione al processo, appello e ricorso), cosicchè la possibilità di eccepire la nullità si è consumata; inoltre l'accertamento del giudice di merito circa la conoscenza della lingua italiana (risposte in italiano, conversazioni intercettate in italiano, permanenza in Italia dal 2000, riscontri da atti di polizia) è valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Quanto alla richiesta di restituzione in termini, essa opera solo se l'imputato abbia diritto alla traduzione, diritto che i giudici di merito hanno escluso. Sul secondo motivo la Corte ha ribadito che la qualificazione ex art. 73, comma 5, necessita di una valutazione complessiva e che i giudici di merito hanno correttamente valutato tutti gli indici (continuità, numero di acquirenti, modalità organizzative, quantitativi complessivi, fonti di approvvigionamento, consistente giro d'affari), escludendo la "lieve entità"; la valutazione di merito non è arbitraria né contraddittoria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza dispone inoltre il versamento di somme previste dalla normativa citata (testo originale interrotto sul punto).

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Disciplina l'"assistenza linguistica": la traduzione degli atti e l'interprete sono dovuti solo quando sia provato e dichiarato il difetto di conoscenza della lingua italiana; non basta lo status di straniero.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Classifica le nullità; la mancata traduzione rientra nella nullità a regime intermedio (lett. c) o e) a seconda del tipo), con termini di deduzione temporali determinati.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Predispone le conseguenze delle nullità di diverso regime; la nullità per mancata traduzione può essere sanata dalla comparizione e dalla partecipazione dell'imputato.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Rilevanza e deducibilità delle nullità in relazione alle fasi processuali; utile al tema dei termini per eccepire la nullità.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sospensione dei termini d'impugnazione quando l'imputato non ha effettiva conoscenza della sentenza nella lingua a lui accessibile; applicabile solo se l'imputato abbia diritto alla traduzione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (lett. b ed e richiamate dal ricorrente): i vizi di motivazione e i motivi di diritto; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (comma 1 e comma 5)

    Comma 1: disciplina le cessioni di stupefacenti con pena ordinaria; comma 5: prevede la fattispecie di "lieve entità" per il "piccolo spaccio" con indicatori (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità). La Corte conferma che la sussistenza del comma 5 richiede una valutazione globale di tutti gli indici; la presenza anche di uno sfavorevole tra gli indici esclude l'attenuante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di pronunciare sull'inammissibilità del ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata per la condanna alle spese.

Massime di principio

  • La richiesta di assistenza linguistica ex art. 143 c.p.p. richiede la prova dell'effettiva ignoranza della lingua italiana; lo status di straniero non basta.
  • La mancata traduzione degli atti configura generalmente una nullità a regime intermedio: va eccepita entro termini precisi e può essere sanata dalla comparizione e dalla partecipazione attiva dell'imputato al processo.
  • La mancata traduzione della sentenza sospende i termini di impugnazione solo se l'imputato abbia diritto effettivo alla traduzione; se il diritto non sussiste, non opera la restituzione in termini.
  • La qualificazione del fatto come "lieve entità" ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione globale e cumulativa di tutti gli indici (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità); quantitativi limitati in singole cessioni non sono determinanti se la condotta complessiva denota continuità, organizzazione e consistente giro d'affari.
  • Le valutazioni probatorie e di fatto svolte dal giudice di merito (es. comprensione della lingua, modalità delle conversazioni intercettate, continuità dell'attività) sono esercizio di discrezionalità che il giudice di legittimità sindaca solo in presenza di vizi motivazionali o contraddittorietà evidenti.
  • Per non perdere la possibilità di far valere nullità processuali, la difesa deve sollevarle tempestivamente nei termini di legge; la scelta di partecipare al processo o di proporre riti alternativi può implicare l'abbandono della relativa eccezione.

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