Cassazione Civile, Ordinanza n. 18154/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di ammissione allo stato passivo di un credito di euro 31.881,55, di cui euro 31.095,04 con privilegio e il resto chirografario, vantato dalla società concessionaria della riscossione. Il Tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo che il soggetto legittimato al recupero non fosse la concessionaria, ma il Mediocredito Centrale S.p.A., quale gestore del fondo pubblico di garanzia per le PMI, e che la riscossione a mezzo ruolo prevista dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. 123/1998 operasse solo per i crediti da finanziamento diretto, non anche per quelli derivanti da concessione di garanzia. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 e dell'art. 67, comma 2, d.P.R. 43/1988; con il secondo motivo ha denunciato violazione del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005. In sostanza, ha sostenuto che, una volta escussa la garanzia pubblica, il gestore del fondo è surrogato nella posizione del garantito e il recupero delle somme avviene legittimamente tramite iscrizione a ruolo e riscossione esattoriale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando il decreto del Tribunale di Messina e decidendo nel merito l'ammissione del credito insinuato dalla ricorrente con il privilegio richiesto. Ha ritenuto errata la lettura restrittiva del termine "finanziamento" e ha affermato che, negli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive erogati in forma di garanzia, l'escussione della garanzia determina la surrogazione del garante nella posizione del garantito, con credito di natura privilegiata e legittimità della riscossione esattoriale. Le spese sono state integralmente compensate, considerando il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale in epoca successiva al provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato come norma processuale invocata a sostegno della legittimazione ad agire; la Corte, accogliendo il ricorso, ha ritenuto sussistente la legittimazione della ricorrente.
art. 9, comma 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123
la Corte lo interpreta in senso estensivo, ricomprendendovi anche gli interventi di sostegno pubblico in forma di concessione di garanzia, con recupero a mezzo ruolo e riconoscimento del privilegio.
art. 67, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1988
richiamato tra le norme poste a fondamento del motivo di ricorso; la decisione conferma la legittimità della riscossione esattoriale.
art. 1203 c.c.
richiamato per fondare la surrogazione del garante nella posizione del creditore garantito dopo l'escussione della garanzia.
art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005
richiamato a sostegno della disciplina operativa del recupero delle somme da parte del gestore del fondo.
art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999
evocato dalla Corte quale base della riscossione esattoriale dei crediti privilegiati.
art. 7 d.lgs. n. 123 del 1998
utilizzato per evidenziare che i benefici pubblici possono assumere varie forme, tra cui la concessione di garanzia, in un quadro normativo unitario.
art. 1 d.lgs. n. 123 del 1998
richiamato per sostenere l'impianto unitario e la razionalizzazione degli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive.
art. 61 l. fall.
la Corte afferma che la disciplina del privilegio ex art. 9 prevale, nell'ipotesi considerata, sulla peculiare disciplina dell'art. 61 l. fall.
Massime di principio
- Negli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive, le diverse forme di aiuto previste dal d.lgs. 123/1998 devono essere lette in modo unitario, senza una nozione restrittiva di "finanziamento" limitata alla sola erogazione diretta di denaro.
- La concessione di garanzia pubblica, una volta escussa, genera la surrogazione del garante nella posizione del creditore garantito e dà luogo a un credito assistito dal privilegio previsto dalla disciplina speciale.
- Il recupero delle somme dovute al fondo pubblico può avvenire mediante iscrizione a ruolo e riscossione esattoriale quando il credito rientra nella disciplina del d.lgs. 123/1998 come interpretato in chiave sistematica.
- La disciplina speciale del privilegio e del recupero dei crediti pubblici di sostegno alle imprese prevale, nelle ipotesi considerate, sulle regole concorsuali incompatibili della legge fallimentare.
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