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Sentenza

Sentenza n. 581/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell'ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 23.11.2020 prot. -OMISSIS- del 23.11.2020 del Dirigente dell'area funzionale 4 del Comune di -OMISSIS-, notificata il 4.12.2020; - ove occorra, della nota prot. -OMISSIS- del 16.4.2007, di comunicazione di avvio del procedimento sulla dichiarazione di interesse alla definizione dell'illecito acquisita al protocollo comunale -OMISSIS- del 31.1.2004.

Giustizia amministrativa202100191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione di un’abitazione abusiva adottata mentre era pendente una domanda di condono edilizio, nonché comunicazione di avvio del procedimento di definizione dell’illecito

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione e, ove occorrente, la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla definizione dell’illecito edilizio. Hanno dedotto: l’omessa istruttoria sulla preesistenza del vincolo rispetto alla realizzazione dell’abuso e la violazione della disciplina sul condono; l’insufficiente motivazione dell’acquisizione al patrimonio comunale di un’area ulteriore rispetto alla superficie del manufatto; la violazione delle garanzie partecipative per mancata comunicazione di avvio del procedimento demolitorio; la lesione del legittimo affidamento derivante dal lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso; l’illegittimità dell’ordinanza perché adottata mentre era ancora pendente la domanda di condono. I ricorrenti hanno inoltre contestato autonomamente la comunicazione di avvio del procedimento di definizione dell’illecito, sebbene si trattasse di un atto endoprocedimentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione e l’ha annullata, facendo salvi i successivi provvedimenti comunali. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla pendenza della domanda di condono: la presentazione dell’istanza sospende i procedimenti sanzionatori edilizi e impone all’amministrazione di definire prioritariamente il procedimento di condono; la nota comunale del 2007, contenente comunicazione di avvio e preavviso di diniego, non aveva valore definitorio perché non esprimeva la posizione definitiva dell’ente. Ha ritenuto altresì fondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento demolitorio, poiché la peculiarità della vicenda, la pendenza del condono, l’assenza di urgenza e la necessità di uno specifico accertamento dei presupposti rendevano non irrilevante la partecipazione degli interessati, anche in presenza di un potere tendenzialmente vincolato. È stata accolta anche la censura sulla mancata motivazione dell’acquisizione gratuita dell’intera area di sedime indicata in 167 mq.: l’amministrazione non aveva specificato i parametri e le ragioni della determinazione della superficie. Il motivo relativo alla preesistenza del vincolo è stato dichiarato inammissibile perché riguardante il procedimento di condono e un potere non ancora esercitato. È stato respinto il motivo sull’affidamento, poiché la demolizione tardiva di un abuso privo di titolo non richiede una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico, neppure per il solo decorso del tempo. La domanda di annullamento della comunicazione di avvio del procedimento di definizione dell’illecito è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale, trattandosi di atto endoprocedimentale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 38, 43 e 44 l. 47/1985

    La presentazione della domanda di condono sospende i procedimenti sanzionatori edilizi e impedisce l’adozione della demolizione sino alla definizione dell’istanza.

  • art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Richiama, per il condono edilizio disciplinato dal decreto-legge, gli effetti sospensivi previsti dalla normativa del 1985.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’acquisizione gratuita dell’area di sedime è conseguenza dell’inottemperanza; l’acquisizione di un’area ulteriore richiede l’indicazione delle ragioni, dei criteri e dei parametri urbanistici che ne giustificano l’estensione.

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative, in presenza di una fattispecie peculiare e bisognosa di specifici accertamenti, devono essere assicurate anche prima dell’adozione di un provvedimento edilizio vincolato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata, in particolare quanto alla determinazione dell’area da acquisire oltre il sedime del manufatto.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede

    Rafforza l’esigenza di un confronto procedimentale effettivo quando la partecipazione possa contribuire all’accertamento dei presupposti del provvedimento.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il meccanismo dei vizi formali non invalidanti non esclude in ogni caso la rilevanza della mancata partecipazione quando l’apporto dell’interessato sia utile per l’accertamento dei presupposti di fatto.

  • art. 42 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione all’acquisizione gratuita di un’area maggiore, ma la decisione fonda l’accoglimento principalmente sull’insufficiente motivazione ex art. 31 d.P.R. 380/2001.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di condono edilizio impedisce all’amministrazione di adottare l’ordine di demolizione fino alla definizione del procedimento di condono; una comunicazione di avvio o un preavviso di diniego privo di determinazione definitiva non equivale alla conclusione dell’istanza.
  • La comunicazione di avvio del procedimento demolitorio, pur non essendo sempre necessaria per la repressione di abusi edilizi, è dovuta quando la fattispecie presenti peculiarità, non vi siano ragioni d’urgenza e l’apporto partecipativo possa incidere sull’accertamento dei presupposti del provvedimento, anche se il potere esercitato è vincolato.
  • L’acquisizione gratuita dell’area di sedime consegue automaticamente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, ma l’individuazione di un’area ulteriore o comunque la determinazione della superficie acquisita deve essere specificamente motivata mediante l’indicazione delle ragioni, dei criteri e dei parametri urbanistici applicati.
  • La demolizione tardiva di un manufatto abusivo privo di titolo non richiede, oltre all’accertamento dell’abuso, una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, né il mero decorso del tempo determina un legittimo affidamento tutelabile contro il ripristino della legalità edilizia.
  • L’impugnazione autonoma di un atto endoprocedimentale è inammissibile quando non sussista un interesse concreto e attuale, salvo che l’atto produca immediatamente una lesione della posizione giuridica del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamento

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