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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11669/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era riproduttivo di censure già esaminate e che, in ogni caso, era manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento del 18/06/2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La censura riproponeva profili già dedotti in appello e già disattesi dal giudice territoriale. La Corte di cassazione ha rilevato che il diniego delle attenuanti era stato congruamente motivato dalla Corte d'appello, valorizzando la presenza di precedenti a carico dell'imputato e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, idonei a far emergere una effettiva resipiscenza.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi indicati dalla norma sono il parametro di riferimento per il giudizio sulle attenuanti generiche; la motivazione del diniego deve dar conto degli elementi ritenuti preponderanti.

Massime di principio

  • In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito compie un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto, anche per relationem, degli elementi ritenuti decisivi tra quelli previsti dall'art. 133 c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi o di segni concreti di resipiscenza.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte e specificamente disattese dal giudice di merito, senza introdurre reali profili di illogicità o violazione di legge.
  • La sola contestazione della mancata concessione delle attenuanti generiche non consente di rivalutare il merito della decisione di appello, ove la motivazione sia congrua e coerente.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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