Cassazione Penale, Ordinanza n. 11669/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era riproduttivo di censure già esaminate e che, in ogni caso, era manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento del 18/06/2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La censura riproponeva profili già dedotti in appello e già disattesi dal giudice territoriale. La Corte di cassazione ha rilevato che il diniego delle attenuanti era stato congruamente motivato dalla Corte d'appello, valorizzando la presenza di precedenti a carico dell'imputato e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, idonei a far emergere una effettiva resipiscenza.
Norme richiamate
Gli elementi indicati dalla norma sono il parametro di riferimento per il giudizio sulle attenuanti generiche; la motivazione del diniego deve dar conto degli elementi ritenuti preponderanti.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito compie un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto, anche per relationem, degli elementi ritenuti decisivi tra quelli previsti dall'art. 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi o di segni concreti di resipiscenza.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte e specificamente disattese dal giudice di merito, senza introdurre reali profili di illogicità o violazione di legge.
- La sola contestazione della mancata concessione delle attenuanti generiche non consente di rivalutare il merito della decisione di appello, ove la motivazione sia congrua e coerente.
Come è indicizzato
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