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Sentenza

Sentenza n. 819/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 441/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.10.2023.

Giustizia amministrativa202501900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 441/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione, il Ministero è rimasto inadempiente alle statuizioni giudiziali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inadempienza dell'Amministrazione e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Modena entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e per nominare preventivamente un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche

    Il termine dilatorio è stato ritenuto decorso a seguito della notificazione della sentenza al Ministero; il testo non indica l'ulteriore specifica disposizione normativa richiamata.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione, resta ineseguita oltre il termine dilatorio previsto.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento, individuando anche le modalità di delega per gli adempimenti sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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