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Sentenza

Sentenza n. 10809/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 3264/2022 (RG n. 22085/2020), pubblicata il 07/04/2022, del Tribunale di Roma - sez. lavoro, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 04/05/2023 e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202511952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 3264/2022 del Tribunale di Roma - sezione lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - sezione lavoro, pubblicata il 7 aprile 2022, notificata al Ministero il 4 maggio 2023 e passata in giudicato. Ha dedotto e documentato la definitività del titolo giudiziale e la sua mancata esecuzione, con particolare riferimento alla corresponsione delle somme dovute. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, mentre l'INPS si è costituito in resistenza. La mancata contestazione specifica ha rilevato anche ai sensi del principio di non contestazione previsto dall'art. 64, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata l'autorità di cosa giudicata della sentenza del giudice ordinario e la sua mancata ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che decorra soltanto dall'eventuale scadenza del termine di 60 giorni assegnato al Ministero e che sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 700 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato; le spese sono state integralmente compensate nei rapporti con l'INPS, non essendo a quest'ultimo imputabile l'inottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora. Nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e resa decorrente dall'eventuale scadenza del termine assegnato per l'adempimento.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    principio di non contestazione

    La mancata contestazione specifica è stata valorizzata dal Collegio quale elemento concorrente per ritenere provata l'inottemperanza del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova della definitività del titolo giudiziale e della sua mancata esecuzione legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato, anche quando il titolo da eseguire provenga dal giudice ordinario.
  • In caso di protratta o eventuale inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per provvedere e prevedendo la facoltà di delega nei limiti stabiliti dal provvedimento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta in modo condizionato, con decorrenza dall'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
  • La mancata contestazione specifica dell'inottemperanza può concorrere, ai sensi del principio di non contestazione, alla prova della condotta omissiva dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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