Cassazione Civile, Ordinanza n. 17787/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile dalla CTP di Roma perché proposto tardivamente; la CTR del Lazio ha confermato tale esito, rilevando che l'atto impositivo era stato impugnato oltre termine e che la questione della asserita invalidità della sottoscrizione non mutava la tardività dell'impugnazione. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, omessa pronuncia su un punto decisivo e violazione degli artt. 112 c.p.c., 1 e 56 d.lgs. 546/1992 e 46 d.P.R. 600/1973, lamentando che la CTR non si fosse pronunciata sulla dedotta nullità dell'avviso per difetto di valida sottoscrizione; inoltre ha censurato la decisione per non avere considerato che la nullità dell'atto sarebbe emersa solo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 e la successiva pubblicazione dell'elenco dei dirigenti retrocessi, chiedendo la rimessione in termini per proporre tempestivamente l'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la doglianza sulla invalidità della sottoscrizione dell'avviso non risultava adeguatamente dimostrata come proposta nei gradi di merito e, comunque, la questione di merito non poteva superare la tardività dell'impugnazione. Ha inoltre escluso la rimessione in termini, richiamando i principi secondo cui essa richiede una causa non imputabile, assoluta e causalmente determinante la decadenza, non essendo invocabile per errori di diritto o per difficoltà interpretative, e rilevando che la questione sulla validità delle nomine dei dirigenti dell'Agenzia era già conoscibile prima della scadenza del termine di impugnazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 n. 5 c.p.c.
È invocato dal ricorrente per lamentare omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi; la Corte non ne accoglie la censura.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ritiene la doglianza non fondata anche per novità della questione non dimostrata nei gradi di merito.
art. 1 d.lgs. 546/1992
Citato tra le norme processuali del giudizio tributario asseritamente violate; non è ravvisata la violazione prospettata.
art. 56 d.lgs. 546/1992
Citato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'appello tributario; la censura è respinta.
art. 46 d.P.R. 600/1973
Richiamato in tema di sottoscrizione dell'atto impositivo; la Corte non esamina il merito per tardività e per mancata prova della deduzione nei gradi di merito.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Norma evocata per sostenere la nullità dell'avviso privo di valida sottoscrizione; la questione non conduce all'accoglimento per le ragioni processuali evidenziate.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
Interpretato come norma che consente la rimessione in termini solo in presenza di causa non imputabile, assoluta e causalmente determinante la decadenza.
art. 184-bis c.p.c.
Richiamato in via comparativa per affermare che la rimessione in termini, nelle diverse formulazioni, richiede sempre un impedimento non imputabile e assoluto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La rimessione in termini presuppone una causa non imputabile che presenti carattere di assolutezza e che abbia inciso in modo causale e determinante sulla decadenza; non basta una mera difficoltà o impossibilità relativa.
- La rimessione in termini non è utilizzabile per sanare errori di diritto o scelte difensive rivelatesi sbagliate, anche se determinati da norme nuove o di complessa interpretazione.
- In cassazione non può essere utilmente dedotta una questione che non risulti dimostrata come devoluta nei precedenti gradi di merito, specie quando la censura miri a introdurre per la prima volta un vizio dell'atto impositivo.
- La conoscibilità anticipata della questione giuridica rilevante esclude la rimessione in termini, se la parte o il suo difensore avrebbero potuto attivarsi prima della scadenza del termine di impugnazione.
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