Sentenza del 04/10/2018 n. 24286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo al 2004. L'Amministrazione contestava alla società la detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che le autovetture fossero state acquistate da soggetti diversi da quelli indicati nelle fatture e che la contribuente fosse consapevole della frode carosello. Contestava inoltre, ai fini IRES e IRAP, la deducibilità e la competenza temporale di spese legali, di riscaldamento, di rappresentanza e pubblicità, ammortamenti anticipati e compensi agli amministratori. La contribuente sosteneva la regolarità delle operazioni e l'inerenza e deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale della contribuente. Ha ritenuto corretta la valutazione della CTR sulla qualificazione di alcune spese come rappresentanza anziché pubblicità e ha confermato, quanto all'IVA, che l'Amministrazione aveva fornito presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'interposizione fittizia dei fornitori e la consapevolezza della società, valorizzando soprattutto l'antieconomicità delle vendite, gli anticipi agli intermediari e l'assenza di documenti di trasporto. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia sui costi legali e di riscaldamento, sugli ammortamenti anticipati e sui compensi agli amministratori; ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alle spese di rappresentanza per eventi in discoteca e assorbito il motivo sul principio di competenza relativo ai compensi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame dei profili accolti e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108 T.U.I.R.
La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dalla finalità concreta: promozionale e diretta all'incremento commerciale nel primo caso; di accrescimento dell'immagine, del prestigio o delle relazioni dell'impresa nel secondo.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19, 21 e 54
L'IVA indicata da un soggetto diverso dall'effettivo cedente non è detraibile quando l'operazione è soggettivamente inesistente. Per negare la detrazione, l'Amministrazione deve provare l'interposizione fittizia e la consapevolezza, o conoscibilità, della frode da parte del cessionario.
Direttiva 2006/112/CE, art. 168, lett. a)
Il diritto alla detrazione IVA non opera quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione evasiva o fraudolenta.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
I costi devono essere imputati all'esercizio di competenza secondo criteri inderogabili; il contribuente non può scegliere liberamente l'anno in cui dedurli, anche se lo spostamento non determina un danno definitivo per l'Erario.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, commi 2 e 3
La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze... I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
Gli ammortamenti devono rispettare i coefficienti fiscali ordinari. L'ammortamento accelerato o anticipato richiede la prova dell'effettivo utilizzo più intenso o prolungato dei cespiti e non può fondarsi sulla sola contabilizzazione.
Art. 2700 c.c.
Il processo verbale di constatazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza o da lui direttamente percepiti; per gli altri contenuti ha un valore probatorio da valutare insieme agli elementi del processo.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto, l'antieconomicità dell'operazione, gli anticipi agli intermediari e l'assenza di documenti di trasporto sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l'interposizione e la consapevolezza della frode.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'acquisto della merce può essere reale, ma la detrazione IVA è negata se la fattura proviene da un soggetto diverso dall'effettivo cedente e il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
- L'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, sulla fittizietà del fornitore e sulla consapevolezza del cessionario; dopo tale prova, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La regolare tenuta della contabilità, il pagamento tracciabile delle fatture, la reale consegna dei beni e l'assenza di un vantaggio economico non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la buona fede del contribuente.
- Prezzi manifestamente antieconomici, anticipi finanziari al fornitore o all'intermediario e documentazione commerciale incompleta sono indicatori rilevanti di un'interposizione fittizia e impongono verifiche rafforzate sulla controparte.
- La distinzione tra pubblicità e rappresentanza è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione di legge o motivazione realmente carente, illogica o apparente.
- I costi d'impresa devono essere dedotti nell'esercizio fiscalmente competente. La mancata contestazione di un danno erariale immediato non consente di derogare al principio di competenza.
- Gli ammortamenti anticipati richiedono la prova dell'effettivo utilizzo più intenso dei beni rispetto all'ordinario; la sola registrazione contabile o la mera dichiarazione del contribuente non è sufficiente.
- Per i compensi agli amministratori occorre dimostrare sia l'inerenza sia la riferibilità temporale delle prestazioni all'esercizio considerato; compensi collegati ad attività concluse in anni precedenti possono essere recuperati a tassazione.
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