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Sentenza

Sentenza n. 4938/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00719/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha riqualificato la dichiarazione della parte appellante e non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo invece sussistente una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'appello. Ha quindi dichiarato l'appello improcedibile. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione dell'intervenuta transazione e della mancata costituzione del Comune.

Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Basilicata n. 719/2023, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto contro il Comune di Bernalda

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Basilicata n. 719/2023. Nel corso del giudizio d'appello ha depositato una dichiarazione di rinuncia all'appello, qualificandola come rinuncia per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta transazione con il Comune di Bernalda. Ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il Comune non si è costituito in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le norme processuali applicabili alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali applicabili alla rinuncia e alla definizione del giudizio d'appello.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio d'appello, la parte dichiara di rinunciare al gravame in ragione di una sopravvenuta transazione, il giudice può riqualificare tale dichiarazione come sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'appello improcedibile, anziché pronunciare la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità dell'appello, anche quando l'interesse sia venuto meno per effetto di una transazione intervenuta tra le parti.
  • In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse e di una transazione tra le parti, le spese del giudizio possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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