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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27097/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (reati: rapina e lesioni personali aggravate) deducendo: 1) violazione di legge per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato (espulso e in attesa di autorizzazione del Questore per rientrare in Italia); l'istanza per il rinvio fu inoltrata l'11 giorni liberi prima dell'udienza e l'autorizzazione fu rilasciata dopo la data dell'udienza; 2) vizio motivazionale sulla responsabilità per presunte dichiarazioni contraddittorie della persona offesa e mancato riconoscimento degli aggressori; 3) illogica motivazione nel negare le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Sul punto procedurale ha valutato che la richiesta di trattazione orale/rinvio era tardiva rispetto ai termini emergenziali (art.23-bis DL 28/10/2020 n.137) e che, in ogni caso, in presenza di contraddittorio 'cartolare' non opera la disciplina dell'art.420-ter cod. proc. pen. relativa al legittimo impedimento. Quanto al merito, la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione della credibilità della persona offesa operata dai giudici di merito, ha ammesso la rilevanza dell'individuazione fotografica come prova atipica che il giudice può valutare liberamente, e ha considerato legittima la motivazione del diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi o per i precedenti penali. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versare €3.000 alla cassa delle ammende; non sono liquidate spese alla parte civile per mancato apporto difensivo in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

    Riferimento alla norma sull'ingresso e soggiorno degli stranieri: la Corte rileva che, pur esistendo meccanismi normativi per il rientro, il rilascio dell'autorizzazione del Questore non sopperisce al rispetto dei termini processuali previsti per la richiesta di trattazione orale/rinvio.

  • art. 23-bis, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)

    «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza».

    La Corte applica rigidamente il termine perentorio dei 15 giorni liberi per la richiesta di trattazione orale; la tardività (11 giorni) rende inammissibile la dedotta domanda di rinvio per legittimo impedimento.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Norma sul legittimo impedimento alla comparizione: la Cassazione precisa che, ove il giudizio si svolga con contraddittorio cartolare per assenza di tempestiva richiesta orale, la disciplina del legittimo impedimento non trova applicazione.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola sui limiti della prova testimoniale per il dichiarante coinvolto: la Corte ricorda che la persona offesa non richiede necessariamente riscontri esterni per essere ritenuta credibile, purché il giudice operi un rigoroso riscontro della attendibilità.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Riconoscimento che l'individuazione fotografica è una prova atipica: va distinta dalla ricognizione personale e valutata con il libero apprezzamento del giudice senza automatica necessità di seguire le forme dell'art.213.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la ricognizione di persona; la Corte osserva che le formalità previste per la ricognizione non sono necessariamente richieste per l'individuazione fotografica, che rimane prova distinta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa norma.

  • artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    Riferimento al rito camerale non partecipato: la Corte conferma l'orientamento secondo cui nelle procedure in camera di consiglio non partecipate la parte civile ha diritto alle spese di giudizio in cassazione solo se ha effettivamente contribuito, anche per iscritto, alla decisione.

Massime di principio

  • In procedimenti svolti con contraddittorio cartolare (rito camerale non partecipato) le richieste di trattazione orale devono rispettare termini perentori (es. 15 giorni): la loro tardiva proposizione può rendere inammissibile qualsiasi istanza collegata, compreso il legittimo impedimento.
  • Il legittimo impedimento disciplinato dall'art.420-ter cod. proc. pen. è inapplicabile quando il processo d'appello o di cassazione si svolge senza udienza orale per assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione.
  • L'individuazione fotografica è una prova atipica distinta dalla ricognizione di persona: non è obbligatorio osservare tutte le formalità previste per la ricognizione e la sua efficacia è rimessa al libero apprezzamento del giudice.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dalla mera assenza di elementi positivi o dalla sussistenza di precedenti penali; il giudice non è obbligato a esaminare ogni elemento prospettato dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi.
  • Quando un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile in rito camerale non partecipato, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se sussistono profili di colpa, a somme a titolo di ammenda; la parte civile ottiene la liquidazione delle spese solo se ha contribuito concretamente alla decisione in sede di legittimità.
  • È importante documentare tempestivamente e nei modi previsti qualsiasi richiesta processuale (es. rinvio, partecipazione all'udienza) perché l'ottemperanza ai termini procedurali è cruciale, specialmente nelle normative e prassi emergenziali introdotte per la pandemia.

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