Sentenza del 04/02/2020 n. 2478 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la società impugnava il diniego parziale del rimborso dell'accisa, l'avviso di pagamento per il recupero di accisa ritenuta indebitamente rimborsata e l'irrogazione di sanzioni amministrative, in relazione alla mancata istituzione e tenuta dei registri di carico e scarico, alla mancata installazione di contatori totalizzatori in due reti e a differenze quantitative tra rimborsi ottenuti e letture riscontrate nelle reti munite di contatore
La decisione
la Corte ha rigettato il ricorso; ha ritenuto legittimi il diniego parziale del rimborso, il recupero degli importi rimborsati e l'irrogazione della sanzione per la mancata tenuta dei registri. La Corte ha confermato l'interpretazione secondo cui il regime regolamentare (D.P.R. n. 361/1999 e disposizioni attuative) richiede l'istituzione del "deposito contabile" e la tenuta dei registri ai fini del beneficio sull'accisa; inoltre ha richiamato l'art. 50 del TUA che prevede autonomamente la sanzione amministrativa per la irregolare o omessa tenuta dei registri. Spese di lite a carico della soccombente
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA) art. 2, comma 3; art. 25, comma 4; art. 50
"indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 Euro a 3.000 Euro"
la Corte ha ritenuto che l'art. 50 TUA preveda autonomamente la sanzione per la mancata o irregolare tenuta dei registri, rendendo legittima l'irrogazione della sanzione indipendentemente dalle norme regolamentari di dettaglio; le condizioni per il riconoscimento del beneficio sono collegate alla corretta tenuta dei registri
D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, comma 5 (e commi 2 e 3 richiamati)
secondo la Corte il regolamento disciplina l'istituzione del "deposito contabile" e impone l'obbligo di tenuta dei registri e delle annotazioni dei quantitativi e delle generalità degli utilizzatori per legittimare il recupero dell'accisa
D.M. Finanze n. 524 del 1996
fissava le modalità di tenuta dei registri di carico e scarico richiamate dal regolamento e necessarie per fruire del beneficio
D.M. Finanze n. 689 del 1996, art. 6, comma 3
richiamato come parte delle procedure di controllo e reporting richieste all'Ufficio tecnico di finanza; la tenuta dei registri agevola l'esercizio dei controlli
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
richiamato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto comunque applicabile l'art. 50 del TUA per la sanzione relativa alla omessa o irregolare tenuta dei registri
Massime di principio
- Per ottenere rimborsi o benefici relativi alle accise sul GPL è necessario rispettare le procedure regolamentari: istituire il "deposito contabile" e tenere i registri di carico e scarico secondo le modalità previste.
- La mancata istituzione o la non corretta tenuta dei registri autorizza l'Amministrazione a negare o ridurre il rimborso e a recuperare quanto indebitamente corrisposto.
- L'omessa o irregolare tenuta dei registri integra una fattispecie sanzionabile amministrativamente (art. 50 TUA) con sanzioni da 500 a 3.000 euro, applicabili indipendentemente dalle sanzioni previste dai regolamenti attuativi.
- Discrepanze quantitative tra rimborsi richiesti e letture dei contatori o mancanza di misuratori totalizzatori possono giustificare controlli, recuperi e la perdita di parte del beneficio se non adeguatamente documentate o compensate da prova alternativa robusta.
- In situazioni analoghe il contribuente deve conservare e poter esibire registri conformi, fatture, letture dei contatori e ogni documentazione che dimostri la corretta movimentazione e assegnazione dei quantitativi per evitare recuperi e sanzioni; in mancanza è difficile ottenere un esito favorevole in sede giurisdizionale.
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