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Sentenza

Sentenza n. 3801/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202503669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento scolastico di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di una frequenza scolastica di 33 ore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa disabile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore, ha impugnato il provvedimento con cui l’istituto scolastico aveva assegnato alla studentessa, affetta da disturbo dello spettro autistico, disturbo da deficit attentivo con iperattività e dermatite atopica, riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992, soltanto 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo la copertura dell’intero orario scolastico di 33 ore e il risarcimento del danno non patrimoniale. In sede cautelare il TAR aveva rilevato la significativa sproporzione tra le ore di sostegno assegnate e l’orario di frequenza, anche alla luce della relazione del neuropsichiatra infantile, e aveva ordinato all’Amministrazione di rideterminarsi tenendo conto dell’effettivo fabbisogno della minore. L’ordinanza cautelare è rimasta inizialmente inadempiuta; il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di depositare gli atti del procedimento, incluso il PEI relativo all’anno scolastico 2025/2026 e la relazione del dirigente scolastico, nonché alla parte ricorrente di chiarire l’eventuale successiva assegnazione delle ore. All’udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla domanda di annullamento. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a un numero di ore adeguato alla patologia, previa valutazione annuale delle concrete esigenze, e il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla mancata assegnazione delle ore di sostegno necessarie. Il TAR ha ritenuto che la quantificazione delle ore spetti all’Amministrazione mediante il PEI, strumento da adottare annualmente sulla base della situazione concreta dell’alunno, ma ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria, valorizzando la mancata assegnazione delle ore necessarie, la precedente pronuncia relativa alla medesima minore e l’inerzia processuale dell’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di annullamento del provvedimento di assegnazione delle 18 ore di sostegno. Ha escluso di poter accertare in via generale e per il futuro il diritto della minore a un numero predeterminato di ore, poiché la determinazione deve essere effettuata anno per anno nel PEI, attraverso l’esercizio della valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione e sulla base delle concrete esigenze dell’alunna. Ha tuttavia accolto la domanda risarcitoria. La mancata assegnazione delle ore di sostegno corrispondenti al fabbisogno concreto è stata ritenuta idonea a integrare il danno ingiusto, per le conseguenze sulla frequenza, sull’istruzione e sull’integrazione scolastica della minore. È stato riconosciuto anche l’elemento soggettivo della responsabilità dell’Amministrazione, non potendo la carenza di organico degli insegnanti di sostegno costituire forza maggiore o giustificare la compressione di diritti costituzionalmente tutelati. L’inerzia dell’Amministrazione, rimasta inadempiente sia all’ordinanza cautelare sia alla successiva richiesta istruttoria, è stata valorizzata ai fini probatori ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Il danno non patrimoniale è stato liquidato equitativamente in 1.000 euro per ogni mese di mancata fruizione dell’insegnamento di sostegno per l’intero orario scolastico, dal settembre 2025 fino all’effettiva assegnazione delle ore in esecuzione dell’ordinanza cautelare o, in mancanza, fino alla fine dell’anno scolastico. L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 2.000 euro per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La minore è stata riconosciuta in situazione di handicap con connotazione di gravità.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione è tenuta a depositare gli atti e i documenti relativi al provvedimento impugnato; il TAR ha rilevato la violazione di tale obbligo per il mancato deposito della documentazione del procedimento.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    L’inerzia processuale dell’Amministrazione è stata valorizzata dal giudice sul piano probatorio, in relazione alla fondatezza della domanda risarcitoria.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    La sentenza richiama la possibilità di motivare mediante rinvio ai precedenti della Sezione sui presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi del minore, degli esercenti la responsabilità genitoriale e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La quantificazione delle ore di sostegno spettanti a un alunno con disabilità deve essere effettuata annualmente nel Piano Educativo Individualizzato, sulla base delle concrete esigenze dell’alunno e mediante una valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione; non è quindi possibile riconoscere in via generale e preventiva un numero fisso di ore per gli anni scolastici futuri.
  • Nelle situazioni di grave disabilità, il sostegno scolastico deve essere assegnato nella misura necessaria a rendere effettivi il diritto all’istruzione e l’integrazione scolastica, potendo giungere anche alla copertura integrale dell’orario scolastico quando ciò risulti indispensabile in relazione al fabbisogno concreto.
  • La carenza di organico degli insegnanti di sostegno non costituisce una causa di forza maggiore idonea a escludere la responsabilità dell’Amministrazione per la mancata assegnazione delle ore necessarie, né può giustificare la compressione dei diritti fondamentali all’istruzione, alla salute e all’integrazione scolastica.
  • La mancata assegnazione delle ore di sostegno necessarie, ove incida concretamente sulla frequenza, sull’istruzione e sull’integrazione scolastica dell’alunno disabile, può integrare sia il danno ingiusto sia l’elemento soggettivo della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione.
  • Il danno non patrimoniale derivante dalla mancata fruizione delle ore di sostegno può essere liquidato equitativamente per ciascun mese di privazione, assumendo come periodo risarcibile quello compreso tra l’inizio dell’anno scolastico e l’effettiva assegnazione delle ore necessarie o, in mancanza, la conclusione dell’anno scolastico.
  • L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire un’ordinanza cautelare e nel depositare gli atti del procedimento richiesti dal giudice può essere valutata, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., come elemento probatorio a sostegno della fondatezza della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDanno da provvedimento illegittimoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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