Cassazione Penale, Sentenza n. 30968/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Dissequestro di quattro fogli (business plan per importazione di cialde di caffè) sottoposti a vincolo reale per esigenze probatorie nell'ambito di indagine per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il G.i.p. ha respinto l'opposizione ritenendo sussistenti esigenze probatorie connesse alla tipologia dell'attività commerciale e alle modalità di importazione di cocaina pianificate dall'associazione. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per il mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 127 cod. proc. pen. (decisone assunta de plano lo stesso giorno senza contraddittorio) e per la natura meramente apparente della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha sancito che la decisione del G.i.p. relativa all'opposizione al decreto di rigetto del dissequestro doveva essere adottata secondo le formalità dell'art. 127 cod. proc. pen., con instaurazione del contraddittorio; essendo stata invece pronunciata de plano si è determinata la nullità del provvedimento. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma perché si provveda nuovamente, rispettando il principio del contraddittorio. Le ulteriori censure sulla motivazione sono state assorbite come seconde rispetto alla questione pregiudiziale della nullità.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
l'art. 127 prevede la necessità del contraddittorio e al comma 9 consente che l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza senza formalità
Il provvedimento del giudice che decide sull'opposizione ex art. 263, comma 5, deve essere adottato secondo le formalità dell'art. 127 (con contraddittorio); se il giudice decide de plano, manca il contraddittorio e sorge una nullità rilevabile in cassazione.
art. 263, comma 5 cod. proc. pen.
sull'opposizione "il giudice provvede a norma dell'art. 127"
L'art. 263 comma 5 richiama esplicitamente l'art. 127, imponendo che la decisione sull'opposizione al rigetto della restituzione sia adottata con le formalità previste per il contraddittorio.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina i reati relativi allo stupefacente e giustifica, in astratto, il sequestro di documenti per esigenze probatorie nel procedimento per traffico di stupefacenti; nel caso la Corte non ha valutato nel merito la congruità della misura ma si è concentrata sulla nullità procedurale.
art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Riferimento all'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.i.p. ex art. 263, comma 5: la Corte riconosce che è possibile impugnare per tutti i motivi indicati dall'art. 606.
Massime di principio
- Nelle decisioni sull'opposizione al rigetto della restituzione di cose sequestrate ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice deve instaurare il contraddittorio secondo art. 127 cod. proc. pen.; la decisione adottata de plano senza contraddittorio è nulla.
- La nullità derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio è rilevante e può condurre all'annullamento senza rinvio e alla trasmissione degli atti per il riesame con rispetto delle formalità.
- L'unica eccezione alla necessità del contraddittorio è l'inammissibilità manifesta dell'atto introduttivo: in tale ipotesi l'art. 127 comma 9 consente la decisione per ordinanza senza formalità; tale eccezione va verificata espressamente dal giudice.
- Le questioni di merito sulla congruità delle esigenze probatorie (ad es. attinenza dei documenti alle attività illecite) restano aperte e dovranno essere valutate dal giudice a cui gli atti sono rimessi, ma solo dopo aver regolarmente costituito il contraddittorio.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile avverso l'ordinanza del G.i.p. che decide sull'opposizione ex art. 263, comma 5, e può essere utilizzato per denunciare violazioni procedurali sostanziali quali la mancata instaurazione del contraddittorio.
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