Sentenza del 09/09/2022 n. 26600 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.G. ha proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Corte di Cassazione che, accogliendo il terzo motivo dell'Agenzia, aveva cassato la sentenza della CTR e rinviato per un nuovo esame disponendo che il giudice d'appello dovesse «calcolare anche il seminterrato nel computo della superficie». Il ricorrente contestava (i) che la Corte avesse errato ritenendo che in appello fosse stata depositata e discussa una stima UTE (doc. che in realtà non risulterebbe agli atti), per cui il motivo per omesso esame sarebbe inammissibile; (ii) la inconciliabilità tra la motivazione (che riteneva inammissibile il motivo relativo al seminterrato) e il dispositivo che invece imponeva il calcolo del seminterrato; (iii) questioni di applicazione temporale della precedente o nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione di P.G. perché le dedotte «errate percezioni» non costituiscono l'errore di fatto revocatorio richiesto (mancava l'evidenza obiettiva e l'atto interno esaminabile ictu oculi). Tuttavia la Corte ha corretto materialmente l'ordinanza impugnata: ha precisato nel dispositivo che il primo motivo (seminterrato) è da dichiararsi inammissibile, il secondo assorbito, e ha mutato la formula imponendo che la CTR non dovrà calcolare il seminterrato nel computo della superficie. Sono condannate le spese a carico del ricorrente e disposta la integrazione del contributo unificato ove dovuta.
Norme richiamate
decreto ministeriale 2 agosto 1969, art. 5
Stabilisce le caratteristiche e i parametri per l'individuazione delle abitazioni di lusso; nel caso la questione centrale è se la superficie utile debba comprendere anche il seminterrato ai fini del raggiungimento della soglia (es. 200 mq).
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Motivo di cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio: richiede che il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e risulti negli atti; la Corte ha ritenuto fondato il motivo solo se la stima UTE risultava agli atti e discussa.
art. 391-bis c.p.c.
Regola l'istanza di revocazione della sentenza di Cassazione per determinati errori materiali e di fatto; la Corte ricorda che la revocazione è ammessa solo per errori di percezione e svista materiale di evidenza e senza bisogno di indagini.
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Individua l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione (errore di percezione/merce svista su fatto decisivo) e la Corte ha valutato che le censure non ricadevano in tale fattispecie perché mancava l'evidenza oggettiva negli atti.
D.L. n. 83/2012, art. 54 conv. in L. n. 134/2012
Ha modificato la formulazione dell'art. 360 c.p.c.; rilevanza ratione temporis per stabilire quale versione della norma sia applicabile al ricorso per cassazione depositato in un dato periodo.
art. 287 c.p.c.
Consente la correzione di errori materiali nelle sentenze; la Corte ha applicato la categoria della correzione materiale per sanare la discrasia tra motivazione e dispositivo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede la possibile integrazione del contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte del ricorrente.
D.M. n. 55/2014
Indica i parametri per la liquidazione delle spese di giudizio; la Corte ha liquidato le spese secondo tale decreto.
Massime di principio
- La revocazione in Cassazione per errore di fatto (art. 391-bis e art. 395) è ammessa solo per errori di percezione o svista materialmente evidenti e riscontrabili dagli atti: non può essere usata per riaprire questioni che richiedono indagini o accertamenti istruttori.
- Un motivo di cassazione per omesso esame di fatto (art. 360, comma 1, n.5) vale solo se il fatto era effettivamente presente e discusso negli atti del giudizio: documenti non depositati non possono essere invocati come fatto decisivo in sede di legittimità.
- Le nuove argomentazioni di fatto introdotte per la prima volta nel ricorso per cassazione sono inammissibili; le parti devono riferirsi a quanto già prodotto e dibattuto nei gradi di merito.
- La discrepanza tra motivazione e dispositivo della sentenza di Cassazione non incide necessariamente sulla validità del provvedimento: spesso si tratta di errore materiale correggibile ex art. 287 c.p.c. o con provvedimento di correzione della stessa Corte, senza necessità di revocazione.
- Nel valutare se includere superfici particolari (es. seminterrati) nel computo della superficie utile ai fini fiscali, è essenziale che la relativa prova (planimetrie, metriche, stime ufficiali) sia documentata e depositata agli atti del giudizio.
- La distinzione tra 'fatto' e 'documento' è rilevante: una perizia o stima è un documento; può costituire base per il motivo di omissione solo se effettivamente depositata e discussa in giudizio.
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