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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-391/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2020. — „Unipack“ АD contro Direktor na Teritorialna direktsiya „Dunavska“ kam Agentsiya „Mitnitsi“ e Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 172, paragrafo 2 – Autorizzazione ad avvalersi del regime di uso finale – Effetto retroattivo – Nozione di “casi eccezionali” – Modifica della classificazione tariffaria – Cessazione della validità di una decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante. — Causa C-391/19

Giurisprudenza europea62019CJ0391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha risolto un rinvio della Corte suprema amministrativa bulgara in una controversia relativa a importazioni di fogli di alluminio e al regime di uso finale. Ha escluso che le circostanze invocate da Unipack possano essere qualificate come "casi eccezionali" ai sensi dell’articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/2446. Ne deriva che l’autorizzazione retroattiva al regime di uso finale non può essere concessa per sanare dichiarazioni errate o per neutralizzare gli effetti di una modifica tariffaria o di un dazio antidumping.

Interpretazione dell’articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446: quando sussistano "casi eccezionali" che consentano l’effetto retroattivo dell’autorizzazione al regime di uso finale.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’autorizzazione retroattiva al regime di uso finale, possano integrare "casi eccezionali": la cessazione anticipata della validità di una decisione ITV per modifica della nomenclatura combinata; il mancato intervento delle autorità doganali rispetto a importazioni dichiarate con codice errato; e il fatto che le merci siano state effettivamente utilizzate per una finalità esentata da dazio antidumping.

Principio di diritto

L’articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 va interpretato nel senso che non costituiscono "casi eccezionali" idonei a giustificare l’effetto retroattivo di un’autorizzazione al regime di uso finale né la perdita anticipata di validità di una decisione ITV per modifica della nomenclatura combinata, né la tolleranza delle autorità doganali rispetto a importazioni con codice errato, né il fatto che le merci siano state usate per un impiego che le rendeva esenti da dazio antidumping; un operatore non può invocare tali circostanze per sanare ex post l’inosservanza degli obblighi dichiarativi e autorizzativi previsti dal codice doganale dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 33 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 34 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 129 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 173 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 211 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Articolo 172 del regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271
  • Regolamento (CE) n. 925/2009

Interpretazione dei "casi eccezionali" per l’effetto retroattivo dell’autorizzazione al regime di uso finale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) nell’ambito di una controversia tra Unipack AD e le autorità doganali bulgare, con intervento del pubblico ministero. La questione attiene alla possibilità di ottenere retroattivamente un’autorizzazione al regime di uso finale per importazioni effettuate prima della domanda, alla luce dell’articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Contesto fattuale e procedimento principale

Unipack operava nel settore degli imballaggi compositi e aveva ottenuto in passato una decisione ITV relativa alla classificazione tariffaria di fogli di alluminio. Tale decisione è divenuta inefficace per la soppressione del relativo codice TARIC, ma l’impresa ha continuato a effettuare importazioni con codici poi rivelatisi errati. Dopo un successivo provvedimento di rettifica della classificazione, le autorità hanno applicato un dazio antidumping del 30% in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271. Unipack ha chiesto quindi l’autorizzazione retroattiva a beneficiare del regime di uso finale, sostenendo che le merci erano state utilizzate per fini esentati dal dazio antidumping e che ricorressero "casi eccezionali". Il giudice di primo grado aveva riconosciuto l’effetto retroattivo solo dalla data della domanda, e il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se le circostanze addotte potessero giustificare un’efficacia anteriore.

Normativa rilevante

La Corte richiama il sistema dichiarativo del codice doganale dell’Unione e, in particolare:

  • l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013, che impone la completezza e l’esattezza delle informazioni fornite alle autorità doganali;
  • l’articolo 33, relativo alle decisioni ITV e IVO, e l’articolo 34, che prevede la cessazione di validità della ITV quando non più conforme alla normativa, anche a seguito di modifiche della nomenclatura;
  • gli articoli 129 e 173, sulla modifica delle dichiarazioni;
  • l’articolo 211, paragrafo 2, che ammette, in presenza di determinate condizioni, autorizzazioni con effetto retroattivo;
  • l’articolo 254, sul regime di uso finale;
  • l’articolo 172 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che consente, solo in casi eccezionali, un’efficacia dell’autorizzazione fino a un anno prima della domanda. Richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, il quale estende il dazio antidumping a taluni fogli di alluminio ma subordina l’esenzione all’osservanza delle condizioni doganali sul regime di uso finale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il codice doganale dell’Unione si fonda su un sistema dichiarativo, che richiede agli operatori informazioni accurate e complete e non consente di eludere gli obblighi dichiarativi a causa di modifiche tariffarie sopravvenute. Quanto alla prima circostanza, la perdita di validità della decisione ITV per effetto della modifica della nomenclatura non può essere invocata dall’importatore per giustificare dichiarazioni inesatte o l’omissione della corretta procedura doganale. Quanto alla seconda, il fatto che le autorità doganali abbiano tollerato importazioni con un codice errato non può legittimare la prosecuzione di tali importazioni in violazione delle regole, secondo un principio già affermato nella giurisprudenza precedente. Quanto alla terza, l’uso effettivo delle merci in un impiego esentato dal dazio antidumping non consente di aggirare il meccanismo formale di domanda e autorizzazione previsto dalla normativa doganale e dal regolamento antidumping. La Corte conclude che nessuna delle circostanze indicate integra un "caso eccezionale": l’inadempimento dell’operatore non può trasformarsi in un vantaggio procedurale retroattivo.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 deve essere interpretato nel senso che non possono essere qualificati come "casi eccezionali" i tre elementi indicati dal giudice bulgaro, e quindi non può essere concessa un’autorizzazione retroattiva al regime di uso finale per sanare importazioni anteriori alla domanda nei termini prospettati.

Principio pratico per gli operatori

La sentenza conferma che, in materia doganale, la retroattività dell’autorizzazione è eccezionale e non serve a correggere a posteriori errori classificatori o omissioni dell’operatore. Per imprese e consulenti doganali, il messaggio è che la modifica di una ITV o l’esistenza di un uso finale esente da dazio non sostituiscono la corretta presentazione della domanda e delle dichiarazioni richieste dalla normativa UE.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffariaregime di uso finaleinformazioni tariffarie vincolantidazio antidumping

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