Cassazione Penale, Sentenza n. 33232/2024 del 28/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di assise d'appello di Roma che aveva rideterminato la pena a 15 anni per omicidio volontario. Il ricorrente contestava: (1) l'omessa applicazione della scriminante della legittima difesa, sostenendo di essere stato aggredito nella toilette del proprio bar e di non poter fuggire; (2) vizi di motivazione e travisamento delle prove (tra cui la dinamica della colluttazione, l'uso di armi da parte della vittima, e il movente); (3) il diniego della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche, ritenendo che l'ira provocata dall'aggressione giustificasse una diminuzione di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui: Di Benedetto aveva inizialmente consentito l'ingresso e la frequentazione della vittima, non sussisteva una situazione assimilabile alla legittima difesa domiciliare, l'imputato aveva neutralizzato la vittima e poi proseguito con una reazione eccessiva e reiterata (oltre 15-20 colpi, uso di cordino per strangolamento), e aveva alterato la scena del crimine. Pertanto la scriminante della legittima difesa è stata esclusa, così come è stata negata l'attenuante della provocazione e le generiche, anche per la gravità dell'azione e la mancanza di resipiscenza. Conseguenze: rigetto del ricorso, conferma della condanna e della pena, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese alle parti civili.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative del codice di procedura penale
Richiamato per delimitare la sintetica esposizione dei motivi in cassazione: la Corte ricorda che, nelle decisioni, va dato conto solo dei passaggi strettamente necessari ai fini del giudizio di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte richiama i limiti del sindacato in cassazione sulla motivazione: è possibile censurare solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali, non rivalutare il merito probatorio o la persuasività delle prove.
art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è possibile chiedere la rinnovazione del giudizio di fatto: i motivi che richiedono una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili e la Corte verifica solo la presenza di vizi logici manifesti nella motivazione.
- La legittima difesa viene esclusa quando l'agente, pur avendo neutralizzato l'aggressore, prosegue con una reazione sproporzionata e diretta a cagionare la morte; la proporzione tra offesa e reazione è requisito fondamentale, salvo eccezioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza.
- La qualificazione come "legittima difesa domiciliare" richiede i requisiti specifici (intrusione violenta e uso o minaccia di armi all'atto dell'intrusione); la semplice presenza o familiarità tra le parti e la porta non chiusa possono escluderne l'applicazione.
- Per ottenere l'attenuante della provocazione è necessario dimostrare un nesso causale immediato e una reazione riconducibile a uno stato d'ira proporzionato rispetto al fatto ingiusto; la reazione eccessiva o preordinata esclude l'attenuante.
- Comportamenti post delictum (alterazione della scena del crimine, versioni incongrue, omissione del movente) possono essere valutati negativamente e precludere il riconoscimento di attenuanti generiche o di uno stato di resipiscenza.
- Nelle impugnazioni per motivi di manifesta illogicità è importante documentare e allegare integralmente gli atti e gli elementi processuali in contestazione; censure generiche o non autosufficienti sono dichiarate inammissibili.
- Quando la condotta aggressiva si caratterizza per plurime e concentrate lesioni verso aree vitali seguite da strangolamento, i giudici ritengono sussistente il dolo di portata omicida più che una reazione difensiva.
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