Cassazione Penale, Sentenza n. 45853/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di revisione della condanna irrevocabile del 20/07/2018. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 630, lett. c), c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo che non era stata valutata la trascrizione di due telefonate contenute nell'elaborato del consulente di parte, dalle quali emergerebbero differenze rispetto alle trascrizioni acquisite nel giudizio abbreviato; tali conversazioni sarebbero decisive perché poste a fondamento della ritenuta partecipazione associativa contestata al condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse prodotto "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 c.p.p., limitandosi a proporre una diversa interpretazione di conversazioni già acquisite (le bobine delle intercettazioni erano agli atti). La Corte ha riaffermato che la prova delle intercettazioni è costituita dalle registrazioni audio (bobine/nastri) e che la trascrizione è una mera rappresentazione grafica; una nuova trascrizione o diversa interpretazione di registrazioni già valutate non costituisce prova nuova. Inoltre, avendo optato per il rito abbreviato il ricorrente aveva accettato la trascrizione come base di giudizio. Per questi motivi la domanda di revisione è stata dichiarata inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen., lett. c)
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La norma richiede che la revisione si fondi su "prove nuove" idonee a scagionare; non rientrano in tale nozione le mere reinterpretazioni di prove già acquisite e valutate dal giudice di merito.
art. 271 cod. proc. pen., comma 1
art. 271, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che la prova delle conversazioni intercettate è costituita dalle registrazioni (bobine/nastri); la trascrizione è un'operazione rappresentativa e non sostituisce la prova sonora.
art. 268 cod. proc. pen., comma 7
art. 268, comma 7, cod. proc. pen.
Non è richiamata dall'art. 271 comma 1 come causa di inutilizzabilità della prova; la mancata trascrizione non è di per sé causa di nullità automatica.
art. 178 cod. proc. pen.
art. 178, cod. proc. pen.
Elenca le nullità di ordine generale; la mancata trascrizione non rientra tra le ipotesi tipizzate che determinano nullità generale.
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
Sentenze Corte Costituzionale n. 336/2008 e n. 204/2012
Confermano che la trascrizione non è prova diretta della conversazione, ma una rappresentazione grafica del contenuto acquisito mediante registrazione fonica.
Massime di principio
- Una nuova interpretazione o una nuova trascrizione di registrazioni già acquisite non costituisce "prova nuova" ai fini della revisione ex art. 630 c.p.p.; la revisione richiede elementi materiali nuovi e non semplici riconsiderazioni di prove già valutate.
- La prova delle intercettazioni è costituita dalle registrazioni sonore (bobine/nastri): la trascrizione è strumentale e può essere integrata o verificata mediante l'ascolto diretto delle registrazioni o deposizioni testimoniali.
- Se il difensore ha scelto il rito abbreviato e la decisione si è basata sulle trascrizioni depositate, è difficile fondare una revisione su una diversa interpretazione di quelle stesse trascrizioni.
- Nel valutare ammissibilità di una richiesta di revisione occorre verificare se l'elemento proposto sia effettivamente nuovo e idoneo a determinare l'assoluzione; altrimenti la domanda può essere dichiarata manifestamente infondata e comportare condanna alle spese e sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per contestare la valutazione probatoria effettuata in sede di merito è più appropriato utilizzare gli ordinari mezzi di impugnazione, salvo che non emergano prove completamente inedite.
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