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Parere

Parere n. 1394/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- contro Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, -OMISSIS- avverso la determinazione -OMISSIS- relativa al ricorso gerarchico avverso provvedimento 19/23 che colloca il ricorrente in aspettativa senza assegni;

Giustizia amministrativa202400870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione di rigetto del ricorso gerarchico contro il provvedimento di collocamento in aspettativa senza assegni per assenze ritenute indebitamente fruite durante un congedo straordinario retribuito

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, aveva fruito per complessivi 730 giorni del congedo straordinario retribuito previsto dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 per assistere la madre disabile. Successivamente aveva fruito di ulteriori 224 giorni per assistere la suocera disabile, senza un formale provvedimento di autorizzazione. L’Amministrazione aveva quindi recuperato le somme corrisposte e collocato il militare in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 911-bis del d.lgs. n. 66/2010. Il ricorrente ha dedotto: a) la violazione dell’art. 42, commi 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 151/2001, sostenendo che il limite biennale operi per ciascun familiare disabile assistito; b) l’applicabilità dell’orientamento espresso da Cass. civ., sez. lavoro, n. 11031/2017; c) profili di eccesso di potere e ingiustizia manifesta, anche in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare della procedura di recupero delle somme. L’Amministrazione ha dedotto l’assenza di autorizzazione formale, la mancata dimostrazione dell’indisponibilità dei soggetti prioritari rispetto al genero e l’assolutezza del limite biennale individuale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato per tre autonome ragioni. In primo luogo, il ricorrente ha fruito del congedo in assenza di un provvedimento formale di autorizzazione: nel pubblico impiego non opera il silenzio-assenso previsto dall’art. 20 della l. n. 241/1990 nei rapporti tra amministrazione e privato, e una comunicazione interna tra organi dell’Amministrazione non equivale ad autorizzazione nei confronti del dipendente. In secondo luogo, il ricorrente, quale genero della persona disabile, apparteneva all’ultima categoria dell’ordine di priorità previsto dall’art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. n. 151/2001 e non aveva dimostrato l’indisponibilità, per mancanza, decesso o patologie invalidanti, dei figli conviventi e dei fratelli o sorelle conviventi della disabile; la mera circostanza che nessun altro soggetto fruisse concretamente del congedo non era sufficiente. In terzo luogo, il limite biennale già fruito per l’assistenza alla madre non poteva essere duplicato per l’assistenza a un diverso familiare. La Sezione ha interpretato l’art. 42, comma 5-bis, nel senso che il congedo è soggetto a un doppio limite: due anni complessivi per ciascun lavoratore nell’intera vita lavorativa e due anni complessivi per ciascuna persona disabile, cumulando i periodi fruiti dai diversi legittimati. L’orientamento di Cass. civ. n. 11031/2017, relativo al genitore che assiste più figli disabili, è stato ritenuto non trasponibile alla diversa fattispecie del genero collocato all’ultimo livello di priorità. La domanda cautelare è stata respinta per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il recupero delle somme è stato ritenuto doveroso, mentre le difficoltà economiche incidono sulle modalità di recupero, anche mediante rateizzazione entro il limite di un quinto della retribuzione lorda.

Osservazioni

Autorizzazione formale del congedo

La fruizione del congedo straordinario da parte del dipendente pubblico richiede un provvedimento formale di autorizzazione. La mera presentazione dell’istanza, l’inerzia dell’Amministrazione o una comunicazione interna tra organi amministrativi non possono essere equiparate a un’autorizzazione implicita mediante silenzio-assenso.

Ordine di priorità dei soggetti legittimati

Il genero della persona disabile rientra nell’ultima categoria dell’ordine di priorità previsto dall’art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. n. 151/2001. Per accedere al beneficio deve essere dimostrata l’indisponibilità, per mancanza, decesso o patologie invalidanti, di tutti i soggetti appartenenti alle categorie anteriori, inclusi i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi.

Limite biennale individuale

Il limite di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa opera cumulativamente nei confronti del singolo lavoratore, indipendentemente dal numero delle persone disabili assistite. Non è quindi consentito il raddoppio del beneficio in ragione dell’assistenza a un diverso familiare.

Rilevanza dell’orientamento della Cassazione

L’orientamento di Cass. civ., sez. lavoro, n. 11031/2017, riferito al genitore che assiste più figli disabili, non è applicabile al caso del familiare affine collocato all’ultimo livello della scala di priorità, poiché la ratio della decisione presupponeva la posizione prioritaria del genitore rispetto a ciascun figlio.

Domanda cautelare e recupero dell’indebito

La sospensione della procedura di recupero è stata negata per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il recupero delle somme indebitamente percepite costituisce attività doverosa; le difficoltà economiche possono rilevare sulle modalità esecutive, attraverso trattenute rateali non superiori a un quinto della retribuzione lorda.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

    congedo straordinario retribuito per l’assistenza a persona con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992

    La disposizione riconosce il congedo straordinario e rinvia al congedo per gravi e documentati motivi familiari previsto dall’art. 4, comma 2, della l. n. 53/2000.

  • art. 42, comma 5-bis, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

    il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa

    La norma introduce, secondo il Consiglio di Stato, un doppio limite: oggettivo, riferito a ciascuna persona disabile, e soggettivo, riferito a ciascun lavoratore nell’intera vita lavorativa.

  • art. 4, comma 2, l. 8 marzo 2000, n. 53

    tetto massimo di due anni per ciascun lavoratore nell'arco dell'intera vita lavorativa, fruibili in modo continuativo o frazionato

    Il limite individuale biennale costituisce il limite generale cui rinvia l’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001 e non può essere duplicato in relazione a più familiari assistiti.

  • art. 20 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il silenzio-assenso non si applica al rapporto di pubblico impiego nella fattispecie esaminata; l’inerzia dell’Amministrazione non autorizza il dipendente ad assentarsi.

  • art. 911-bis d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    È stato richiamato quale fondamento del provvedimento di collocamento del militare in aspettativa senza assegni per le assenze indebitamente fruite.

  • artt. 2, 3 e 32 Cost.

    I parametri costituzionali invocati non impongono un’interpretazione estensiva del beneficio; il limite biennale costituisce un ragionevole bilanciamento tra esigenze di assistenza e esigenze organizzative del datore di lavoro.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base, unitamente agli artt. 5 e 6 del GDPR, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, la mera presentazione di un’istanza di congedo non consente al dipendente di assentarsi dal servizio in assenza di un provvedimento formale di autorizzazione; l’inerzia dell’amministrazione non integra silenzio-assenso né autorizzazione implicita.
  • L’ordine di priorità previsto per il congedo straordinario a favore dell’assistenza a una persona con disabilità grave è inderogabile tra categorie diverse. Il soggetto appartenente a una categoria successiva deve dimostrare l’indisponibilità, per mancanza, decesso o patologie invalidanti, di tutti i soggetti delle categorie anteriori.
  • Il limite biennale del congedo straordinario opera cumulativamente nei confronti di ciascun lavoratore nell’arco dell’intera vita lavorativa, indipendentemente dal numero di persone disabili assistite; il beneficio non può quindi essere raddoppiato per l’assistenza a familiari diversi.
  • Il limite biennale riferito a ciascuna persona disabile e quello riferito al singolo lavoratore sono distinti: il primo cumula i periodi fruiti dai diversi legittimati per la stessa persona, mentre il secondo impedisce al singolo lavoratore di superare complessivamente due anni nell’intera vita lavorativa.
  • L’orientamento giurisprudenziale che ammette la fruizione di distinti periodi biennali per il genitore che assiste più figli disabili non è automaticamente estensibile a soggetti collocati in categorie subordinate dell’ordine di priorità, quando non sia stata dimostrata l’indisponibilità dei soggetti prioritari.
  • Il recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico costituisce attività doverosa; eventuali difficoltà economiche incidono sulle modalità e sulla gradualità del recupero, non sull’esistenza dell’obbligo restitutorio.

Congedo straordinario retribuito e collocamento in aspettativa senza assegni

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un appartenente all’Arma dei Carabinieri contro il rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento che lo aveva collocato in aspettativa senza assegni per un periodo di assenza ritenuto indebitamente fruito. Il ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione cautelare della procedura di recupero delle somme corrisposte.

Premesse e vicenda amministrativa

Il militare aveva fruito di 730 giorni complessivi di congedo straordinario retribuito per assistere la madre disabile, esaurendo il limite biennale. Successivamente aveva presentato domanda per ulteriori 224 giorni di congedo allo scopo di assistere la suocera convivente, anch’essa portatrice di handicap grave.

L’Amministrazione non aveva adottato un formale provvedimento di accoglimento. Dopo una comunicazione interna con cui era stata richiesta una valutazione dell’istanza, il militare aveva comunque fruito del periodo di assenza. L’Amministrazione aveva poi avviato il recupero delle somme indebitamente percepite e aveva consentito al dipendente di convertire una parte del periodo in licenza ordinaria non fruita, facoltà rifiutata dall’interessato.

È stato quindi adottato il provvedimento di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 911-bis del d.lgs. n. 66/2010. Il ricorso gerarchico contro tale atto è stato respinto e il militare ha proposto ricorso straordinario, chiedendo anche la sospensione del recupero di circa 22.046,94 euro lordi.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha sostenuto che il limite biennale previsto dall’art. 42, commi 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 151/2001 dovesse riferirsi a ciascuna persona disabile assistita. In questa prospettiva, l’assistenza a un familiare diverso avrebbe consentito la fruizione di un ulteriore periodo biennale.

A sostegno della tesi è stata richiamata Cass. civ., sez. lavoro, n. 11031 del 5 maggio 2017, relativa al genitore che assiste più figli con handicap grave. Il ricorrente ha inoltre dedotto violazione di legge, eccesso di potere, ingiustizia manifesta e contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost.

Mancanza di autorizzazione formale

La Sezione ha ritenuto autonomamente decisivo il fatto che il periodo di congedo fosse stato fruito senza un formale provvedimento di autorizzazione.

La presentazione della domanda non abilita il dipendente pubblico ad assentarsi dal servizio. Il silenzio-assenso previsto dall’art. 20 della l. n. 241/1990 opera nei rapporti tra pubblica amministrazione e privato e non è applicabile al rapporto di pubblico impiego nella fattispecie esaminata, secondo il richiamo a Cass. civ., ord. n. 16597 del 22 giugno 2018.

Neppure la comunicazione con cui un organo aveva invitato un altro organo dell’Amministrazione a valutare l’istanza poteva essere considerata autorizzazione. Si trattava di un atto interno e interorganico, non comunicato come provvedimento autorizzativo al militare.

Ordine di priorità dei soggetti legittimati

Il ricorrente, in quanto genero della persona disabile, apparteneva alla quinta e ultima categoria dell’ordine di priorità previsto dall’art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. n. 151/2001.

La fruizione da parte di un affine di terzo grado presuppone la dimostrazione dell’indisponibilità dei soggetti prioritari, secondo la sequenza stabilita dalla legge:

  • coniuge convivente;
  • genitori, anche adottivi o affidatari;
  • uno dei figli conviventi;
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi;
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente.

Nel caso concreto erano state documentate l’invalidità grave del coniuge della persona disabile e la morte dei genitori. Non era stata invece documentata la situazione dei figli conviventi e dei fratelli o sorelle conviventi. In particolare, non era stata dimostrata l’indisponibilità della moglie del ricorrente, figlia della persona disabile e soggetto appartenente a una categoria prioritaria.

La dichiarazione secondo cui nessun altro lavoratore fruiva concretamente del congedo non equivale alla prova dell’indisponibilità giuridicamente rilevante. L’ordine di priorità non può essere superato mediante rinunce tra soggetti appartenenti a categorie diverse; la rinuncia è ammessa soltanto tra soggetti dello stesso livello.

Interpretazione del limite biennale

La Sezione ha ricostruito l’art. 42, comma 5-bis, nel senso della coesistenza di due limiti:

  • un limite soggettivo, pari a due anni complessivi per ciascun lavoratore nell’intera vita lavorativa;
  • un limite oggettivo, pari a due anni complessivi per ciascuna persona disabile, computando i periodi fruiti da tutti i diversi legittimati.

Il limite individuale deriva già dall’art. 4, comma 2, della l. n. 53/2000, cui l’art. 42 rinvia. Il comma 5-bis ha inoltre esplicitato il limite riferito alla singola persona disabile.

La Sezione non ha condiviso l’interpretazione di Cass. civ. n. 11031/2017, ritenendo che essa riguardi una situazione diversa: quella del genitore che assiste più figli disabili e che si trova in posizione di massima priorità per ciascuno di essi. Tale ratio non è trasferibile al caso del genero, collocato all’ultimo livello della scala di priorità e privo della prova dell’indisponibilità dei soggetti anteriori.

La stessa lettura restrittiva è stata ricondotta alla giurisprudenza del CGA per la Regione Siciliana, sentenza n. 894 del 21 ottobre 2021, e del TAR Napoli, sentenza n. 2946 del 16 maggio 2023, nonché alle indicazioni amministrative di PERSOMIL, del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell’INPS.

Profili costituzionali

Il limite biennale è stato ritenuto un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di cura della persona disabile e le esigenze organizzative del datore di lavoro, pubblico o privato. Un’interpretazione che consentisse la moltiplicazione del beneficio per ogni familiare assistito determinerebbe un trattamento privilegiato per i dipendenti che assistano più persone disabili rispetto alle altre ipotesi di congedo per gravi motivi familiari previste dalla l. n. 53/2000, con possibili problemi rispetto all’art. 3 Cost.

Domanda cautelare e recupero delle somme

La domanda cautelare è stata respinta per la mancanza di entrambi i presupposti cautelari.

Il fumus boni iuris è stato escluso in ragione della manifesta infondatezza del ricorso, fondata sulle tre autonome ragioni della mancanza di autorizzazione, della mancata prova dei requisiti di priorità e dell’avvenuto esaurimento del limite biennale individuale.

È stato escluso anche il periculum in mora. La documentazione medica relativa all’intervento cardiaco del gennaio 2023 attestava condizioni buone e stabili alla dimissione e non era stata integrata con documentazione successiva idonea a dimostrare un danno grave e irreparabile. Le eventuali difficoltà economiche possono incidere soltanto sulle modalità del recupero, che deve essere graduato mediante trattenute rateali non superiori a un quinto della retribuzione lorda.

Il parere ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 27 gennaio 2023, secondo cui il recupero dell’indebito può essere accompagnato da strumenti di mitigazione, fino all’inesigibilità temporanea o parziale quando siano compromesse esigenze primarie dell’esistenza. Nel caso concreto, tuttavia, non sono stati ritenuti dimostrati i presupposti per tali misure.

Esito

La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario e per il rigetto della domanda cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’interessato e i terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

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