Sentenza n. 89/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del “silenzio diniego” serbato dal Comune sull’istanza di accesso trasmessa a mezzo pec dalla ricorrente in data 1.9.2025 e, dunque, del provvedimento tacito di rigetto della stessa; per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso agli atti richiesti con la predetta istanza di accesso, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta; nonché - ove occorra - per l’annullamento delle note di riscontro inviate dal Comune alla resistente - a mezzo pec - in data 3.9.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota della Segreteria Generale del 3 settembre 2025 e silenzio-diniego sull’istanza di accesso all’atto di cessione gratuita del manufatto storico denominato “Arco di Nesci”
Esito
Favorevole al ricorrente (parte dell’atto)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto al Comune copia dell’atto di cessione gratuita del manufatto storico “Arco di Nesci”, asseritamente sottoscritto il 9 novembre 2020 presso la sede comunale dalla ricorrente, dai familiari proprietari e da un consigliere comunale delegato dal Sindaco. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, sostenendo di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, in quanto parte dell’atto e destinataria degli impegni assunti dal Comune, tra cui la messa in sicurezza, la manutenzione e la valorizzazione del bene, nonché l’esonero della famiglia da responsabilità. Ha inoltre contestato le note comunali del 3 settembre 2025: la prima perché riferita erroneamente a un atto pubblico amministrativo a firma del Segretario Generale, diverso da quello richiesto; la seconda perché meramente interlocutoria, limitandosi a sollecitare verifiche presso altri uffici senza comunicare l’esito delle ricerche. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che il documento non sarebbe nella propria disponibilità, e la ricorrente ha eccepito la tardività della memoria di costituzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestiva la costituzione del Comune, precisando che il termine per la costituzione in giudizio ha natura ordinatoria e non perentoria. Nel merito ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. La nota del Dirigente del Settore 1 è stata qualificata come meramente soprassessoria, perché si limitava a disporre ulteriori verifiche senza darne poi conto. La nota della Segreteria Generale è stata ritenuta inidonea a definire l’istanza, poiché attestava soltanto l’assenza di un atto pubblico amministrativo a firma del Segretario Generale, senza escludere il possesso da parte del Comune del diverso documento richiesto e senza indicare le ricerche effettuate presso gli altri uffici competenti. Il Comune non aveva quindi formalmente attestato l’inesistenza o l’indisponibilità del documento, né aveva verificato adeguatamente gli archivi del Settore Patrimonio, del Consiglio Comunale o del consigliere che, secondo la prospettazione non contestata, aveva sottoscritto l’atto per l’Amministrazione. Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente, quale parte dell’atto negoziale, interesse non contestato in concreto dal Comune. Ha pertanto annullato la nota della Segreteria Generale e ordinato al Comune di consentire l’accesso alla documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, condannando l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il soggetto che è parte dell’atto cui si riferisce la richiesta è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, tale da fondare il diritto di accesso.
art. 24 l. 241/1990
I limiti al diritto di accesso non risultano applicabili nel caso esaminato; il Comune non ha dedotto né dimostrato l’esistenza di specifiche cause di esclusione.
art. 97 d.lgs. 267/2000
La norma è richiamata per distinguere l’atto eventualmente rogato dal Segretario comunale dal diverso documento di cessione sottoscritto dal rappresentante dell’Amministrazione, oggetto dell’istanza di accesso.
art. 25 c.p.a.
Richiamato in relazione al domicilio fisico eletto dalla ricorrente nel giudizio.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento; tale requisito ricorre, in particolare, per la parte di un atto negoziale che chieda di conoscerne la copia sottoscritta.
- L’Amministrazione non può respingere o eludere un’istanza di accesso attestando l’assenza di un documento diverso da quello effettivamente richiesto; deve individuare correttamente l’oggetto dell’istanza e svolgere verifiche coerenti presso tutti gli uffici potenzialmente competenti.
- La mera richiesta interna di ulteriori ricerche negli archivi, senza successiva comunicazione del loro esito, ha natura soprassessoria e non definisce l’istanza di accesso.
- La mancata disponibilità del documento presso uno specifico ufficio non è sufficiente a escludere il diritto di accesso quando l’Amministrazione non abbia dato conto delle ricerche effettuate presso gli altri uffici competenti né abbia formalmente attestato l’inesistenza del documento presso l’Ente.
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