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Sentenza

Sentenza n. 1786/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 3557/2024 del 16 maggio 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202506569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3557/2024 fosse passata in giudicato e non fosse stata eseguita dal Ministero. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dedotto elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora, parametrata agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato; è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto. Il limite è stato ritenuto necessario per mantenere la funzione compulsoria dell'astreinte ed evitare una sproporzionata locupletazione del privato. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora

    La penalità di mora può essere disposta nel giudizio di ottemperanza quale misura compulsoria diretta a garantire l'effettività dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 1 c.p.a.

    principio di effettività della tutela

    La funzione dell'astreinte deve essere valutata alla luce dell'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il Responsabile nominato commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    criterio della non manifesta iniquità

    La quantificazione della penalità di mora deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e deve essere calibrata in modo da stimolare l'adempimento senza trasformarsi in una sproporzionata compensazione economica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e predisporre, per l'eventuale inerzia, la nomina di un commissario ad acta appartenente all'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione compulsoria e di garanzia dell'effettività della tutela, non meramente risarcitoria; la sua misura deve pertanto essere proporzionata e non manifestamente iniqua.
  • In caso di nomina del commissario ad acta, l'amministrazione conserva il potere di adempiere spontaneamente fino all'effettivo adempimento, anche se tardivo; la penalità di mora decorre dalla scadenza del termine assegnato e cessa con l'adempimento spontaneo, anche quando il commissario si sia già insediato.
  • La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché sia fissato un tetto massimo idoneo a impedire che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata locupletazione del creditore; nel caso deciso, il limite è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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