Cassazione Penale, Sentenza n. 50465/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione della sentenza del 26/10/2020 e aveva confermato l'ordine di esecuzione della pena. La ricorrente ha dedotto che non era stata correttamente notificata l'avviso di deposito della sentenza (depositata oltre il termine dei 15 giorni e priva dell'indicazione del maggior termine letto in udienza pari a 90 giorni), con conseguente mancata conoscenza del provvedimento e diritto alla restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.1 c.p.p.; ha inoltre censurato la decisione resa de plano senza contraddittorio e ha sollevato profili costituzionali relativi alla composizione del giudice nei casi di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla illegittima decisione resa de plano dal giudice dell'esecuzione, in quanto la normativa (art. 666 c.p.p.) consente il provvedimento senza contraddittorio solo se l'istanza è manifestamente infondata per difetto di condizioni di legge ictu oculi; nel caso concreto il giudice avrebbe dovuto procedere a una valutazione più compiuta, anche in ordine alla possibile restituzione nel termine (art. 670 c.p.p.), avendo la richiesta connotati sia di contestazione della esecutività del titolo sia di istanza di restituzione. Il motivo costituzionale relativo alla necessità di diverso magistrato per il rinvio è stato invece ritenuto inapplicabile nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 175 c.1 cod. proc. pen.
Disciplina la rimessione in termini per proporre impugnazione quando il ricorrente non ha avuto conoscenza del provvedimento per cause imputabili all'ufficio (es. mancata notifica dell'avviso di deposito); la Corte ha ritenuto che la materia fosse rilevante e collegata all'istanza presentata.
art. 666 cod. proc. pen., comma 2
Consente la pronuncia de plano (senza contraddittorio) solo se l'istanza è manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge rilevabili ictu oculi; la Corte ha sancito che fuori di questi casi la decisione de plano è nulla e deve essere pronunciata con udienza in camera di consiglio con contraddittorio.
art. 548 cod. proc. pen., comma 2
Regola la notifica dell'avviso di deposito della sentenza; nel caso si è dibattuto se fosse dovuta la notifica alla luce della diversità del termine di deposito risultante dal dispositivo letto in udienza rispetto al testo depositato.
art. 670 cod. proc. pen., commi 1 e 3
Attiene all'esecutività del titolo e alla competenza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha richiamato che, quando l'istante chiede la dichiarazione di non esecutività e contesta altresì la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, il giudice dell'esecuzione, se non dichiara la non esecutività, deve decidere anche sulla rimessione.
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione per violazione di legge e disconoscimento del principio dedotto nella sentenza di annullamento con rinvio; la Corte ha ritenuto il motivo in parte assorbito dal vizio principale connesso alla decisione de plano.
art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 e art. 16 comma 1 d.l. n.228/2021 (norme sul procedimento cartolare)
Norme emergenziali che hanno consentito il trattamento in forma cartolare del procedimento; richiamate in relazione alla modalità di trattazione del ricorso.
art. 34 e art. 623 cod. proc. pen. (richiamati in relazione alla pronuncia Corte Cost. n.7/2022)
La difesa aveva invocato la pronuncia di illegittimità costituzionale che riguarda la composizione del giudice nei rinvii; la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso concreto, la questione non fosse applicabile perché la materia devoluta al giudice del rinvio riguardava profili processuali e non valutazioni di merito rientranti nel perimetro dell'intervento della Consulta.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può decidere de plano e senza contraddittorio se l'istanza non è manifestamente infondata per difetto di condizioni di legge rilevabili ictu oculi; in caso contrario la decisione è nulla.
- Quando l'istante chiede contestualmente la non esecutività del titolo e la restituzione in termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p., il giudice dell'esecuzione, se non dichiara la non esecutività, deve comunque pronunciarsi anche sulla richiesta di restituzione, salvo che tale questione sia già devoluta al giudice dell'impugnazione.
- La discrepanza tra il dispositivo oralmente letto in udienza e il testo della sentenza depositata può integrare, a seconda delle circostanze, un elemento rilevante per la rimessione in termini se ha indotto in errore la parte circa i termini di impugnazione.
- La mancata notifica dell'avviso di deposito è un elemento che può giustificare la rimessione in termini quando la parte dimostri di non aver avuto conoscenza del provvedimento per cause imputabili all'ufficio.
- Le questioni costituzionali relative alla composizione del giudice nei procedimenti di rinvio vanno valutate nel concreto: non tutte le pronunce della Corte Costituzionale sono applicabili indistintamente; se la materia è di natura puramente processuale e non influisce su decisioni di merito, la segnalata norma costituzionale può risultare inapplicabile.
- In presenza di profili non pacifici che richiedono valutazione discrezionale o accertamenti, va assicurato il contraddittorio e l'udienza in camera di consiglio; il procedimento cartolare non autorizza il superamento di questo principio quando non ricorrono i presupposti per decisione de plano.
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