Cassazione Penale, Sentenza n. 07374/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro (06/08/2025) di un telefono cellulare, essendo il Procuratore ricorrente contesto l'assenza o l'apparenza della motivazione in ordine alla proporzionalità e pertinenzialità del sequestro. Il Procuratore sosteneva che era necessario un sequestro esteso e onnicomprensivo per acquisire le comunicazioni tra indagati e familiari utili a ricostruire modalità e tempi del narcotraffico, l'organizzazione degli associati, le forme di reinvestimento dei proventi, i luoghi di occultamento di stupefacenti e armi, e per verificare la credibilità del collaboratore di giustizia; deduceva altresì che non era praticabile una estrazione selettiva dei dati e che il telefono era pertinente alle indagini anche se di proprietà di un terzo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e dunque ha confermato l'operato del Tribunale di Roma che aveva annullato il sequestro e ordinato la restituzione del telefono a Modesti. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la qualificazione del sequestro come esplorativo e la violazione del principio di proporzionalità: mancavano elementi di tempo, luogo e soggetti nelle dichiarazioni del collaboratore tali da giustificare l'apprensione indiscriminata dei dati; inoltre il telefono apparteneva a un terzo e la frequentazione dell'abitazione da parte dell'indagato era occasionale. Le censure del Procuratore attaccavano la valutazione motivazionale del Tribunale (fatti e motivi), censure non deducibili con il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Norme richiamate
Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025 (Donadini)
Il decreto di sequestro probatorio di dispositivi contenenti dati sensibili è valido solo se il Pubblico Ministero indica, anche sinteticamente, le ragioni che impongono la temporanea limitazione della disponibilità dei dati: o la necessità di un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione, la perimetrazione temporale e i tempi della selezione e restituzione
Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024 (Lettieri/Corsaro)
Ribadito l'obbligo di motivare la proporzionalità e di specificare criteri di selezione del materiale informatico per evitare sequestri indiscriminati
Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020 (Pessotto)
Il sequestro probatorio che comporti l'apprensione indiscriminata di una massa di dati senza preventiva selezione o criteri indicati è illegittimo per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza
Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020 (Aleotti)
Ulteriore affermazione del divieto di sequestro esplorativo di dispositivi elettronici senza criteri di perimetrazione e selezione del materiale
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua) e Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Principio generale: il sequestro a fini probatori non può avere valenza esplorativa; è necessaria motivazione specifica della finalità probatoria per non ledere i principi di ragionevolezza e proporzionalità, specialmente quando il bene appartiene a vittime o terzi
Sez. 4, n. 47422 del 04/10/2023
Concetto di pertinenzialità: possono essere pertinenti al reato anche cose indirettamente legate se necessarie all'accertamento; tuttavia va dimostrato il nesso con il delitto ipotizzato
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di dispositivi informatici/telematici deve essere motivato specificamente: o si indica la necessità di un sequestro esteso e omnicomprensivo con ragioni concrete, o si dettagliano le informazioni ricercate e i criteri di selezione (temporalità, soggetti, tipi di file) e i tempi per la selezione e la restituzione dei dati irrilevanti
- È illegittimo un sequestro "esplorativo" che impedisca la disponibilità di una massa indifferenziata di dati senza perimetrazione e senza criteri di selezione; la finalità deve essere la conferma di notizie di reato già acquisite, non la loro ricerca indiscriminata
- Quando il dispositivo appartiene a terzi estranei all'indagine occorre dimostrare il nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato: la terzietà o l'occasionalità della presenza dell'indagato nell'abitazione possono rendere il sequestro ingiustificato
- Le motivazioni del giudice di merito fondate su elementi di fatto non possono essere rimesse nel sindacato della Cassazione tramite un ricorso che si limiti ad impugnare la valutazione motivazionale; molte censure sui fatti e sulla motivazione sono inammissibili in cassazione
- Per evitare contestazioni, il Pubblico Ministero dovrebbe prevedere procedure tecniche di acquisizione (es. image forense, criteri di ricerca delimitati, term limits) e documentare compiutamente la ragione per cui non è praticabile una estrazione selettiva
- In situazioni simili la difesa del proprietario/terzo può efficacemente opporsi al sequestro se dimostra assenza di pertinenzialità e se il provvedimento non indica adeguati limiti e criteri di selezione dei dati
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