Sentenza del 21/10/2019 n. 7858 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 205/2019 IMPOSTE LOCALI - Affidamento del sevizio a terzi - Contenzioso - Legittimazione del terzo - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di pagamento TARSU relativo all'anno 2012, contestando la legittimazione del RTI a emettere l'atto per asserita mancata iscrizione all'albo ministeriale previsto dall'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997. Sono stati inoltre dedotti il difetto di sottoscrizione e l'insufficiente motivazione dell'avviso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del RTI, riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Ha dichiarato legittimo l'avviso impositivo, riconoscendo che il potere di accertamento e la legittimazione processuale spettavano al concessionario in virtù della convenzione di affidamento. Ha ritenuto sufficiente che le società incaricate delle attività principali fossero iscritte all'albo, mentre tale requisito non era necessario per Ottogas S.r.l., cui erano affidate attività secondarie. È stata inoltre ritenuta valida la sottoscrizione del legale rappresentante della società responsabile dell'attività di accertamento e legittima la firma a stampa, autorizzata dalla normativa. L'avviso è stato considerato adeguatamente motivato perché indicava tributo, importi, annualità, riferimenti normativi e modalità di impugnazione. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Articoli 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Consentono ai Comuni di affidare a soggetti iscritti nell'apposito albo il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali.
Quando il Comune affida mediante convenzione il servizio tributario a un concessionario legittimato, il potere di accertamento e la legittimazione processuale spettano al concessionario, non esclusivamente al Comune.
Articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997
L'iscrizione all'albo è richiesta per i soggetti che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione; secondo la decisione, non è necessaria per le società del raggruppamento incaricate esclusivamente di attività secondarie.
Articolo 111 del codice di procedura civile
La sopravvenuta legittimazione del concessionario nel corso del giudizio può attribuirgli i poteri di intervento e di autonoma impugnazione nel processo.
Articolo 1, comma 87, della legge n. 549/1995
Per gli avvisi di tributi locali e regionali emessi mediante sistemi informatici, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del responsabile autorizzato con provvedimento dirigenziale.
D.Lgs. 507/1993
L'avviso di liquidazione TARSU è adeguatamente motivato quando contiene gli elementi essenziali della pretesa, inclusi importo, annualità, componenti del tributo, riferimenti normativi e autorità competenti per l'impugnazione.
Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 6772 del 19 marzo 2010
Il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario, al quale è attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie.
La convenzione di affidamento trasferisce al concessionario la titolarità operativa del potere impositivo e la conseguente legittimazione a stare in giudizio.
Massime di principio
- Quando un Comune affida validamente a un concessionario il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, il concessionario può emettere gli atti e difenderli autonomamente in giudizio.
- In un raggruppamento temporaneo di imprese, l'iscrizione all'albo ministeriale può essere richiesta alle imprese che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, mentre può non essere necessaria per le imprese incaricate di attività meramente secondarie.
- La contestazione della legittimazione del concessionario deve essere valutata alla luce della convenzione di affidamento, della concreta ripartizione delle attività nel raggruppamento e della posizione delle singole imprese.
- La firma a stampa o mediante sistemi informatici non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, se è indicato il responsabile e risulta l'autorizzazione prevista dalla legge.
- Un avviso tributario è motivato in modo sufficiente se consente al contribuente di comprendere la pretesa e di predisporre una difesa effettiva, anche senza una motivazione particolarmente estesa.
- La legittimità dell'atto deve essere verificata in concreto sulla base della normativa vigente, della convenzione, delle autorizzazioni e della documentazione prodotta dal concessionario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 ott 2019Sentenza del 21/10/2019 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 21 ott 2019Sentenza del 21/10/2019 n. 166 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 ott 2019Sentenza del 21/10/2019 n. 193 - Comm. Trib. Prov. Isernia
- Sentenza · 21 ott 2019Sentenza del 21/10/2019 n. 262 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 21 ott 2019Sentenza del 21/10/2019 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 21 ott 2019Sentenza del 21/10/2019 n. 578 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →