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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34499/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 24 giugno 2025 della Corte d’appello di Palermo, che aveva confermato la decisione di primo grado affermativa della sua responsabilità per il delitto di cui all’art. 483 c.p. Con il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, insistendo in particolare sull’asserito errore relativo all’esistenza di precedenti penali. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione sulla recidiva. Con il terzo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha dichiarato inammissibili le censure che sollecitavano una diversa valutazione dei fatti e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla recidiva e sulle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non era proponibile perché mirava a ottenere una rilettura delle risultanze probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti; l’asserito errore sull’esistenza di precedenti penali era stato, inoltre, incensurabilmente escluso dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato: la decisione impugnata aveva valutato in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne, considerando se la condotta pregressa denotasse una persistente inclinazione a delinquere. Anche il terzo motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione priva di evidenti illogicità; il giudice non era tenuto a esaminare singolarmente ogni elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi o rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen.

    La disposizione individua il reato per il quale è stata confermata la responsabilità dell’imputato; la sentenza non sviluppa ulteriori profili interpretativi della fattispecie.

  • art. 133 c.p.

    il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se edin quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub ludice";

    La valutazione della recidiva deve considerare concretamente, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il reato in giudizio e le precedenti condanne, per verificare se la condotta pregressa riveli una persistente inclinazione a delinquere; non può basarsi soltanto sulla gravità dei fatti e sulla loro collocazione temporale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti: la diversa valutazione delle risultanze processuali proposta dal ricorrente non integra, di per sé, un vizio di legittimità.
  • La valutazione della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul periodo in cui sono stati commessi; il giudice deve esaminare concretamente, alla luce dei criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il reato in giudizio e le precedenti condanne, verificando se queste esprimano una persistente inclinazione a delinquere rilevante per la commissione del nuovo reato.
  • Nel negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a passare in rassegna ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o presente negli atti; è sufficiente che motivi sui profili ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la motivazione non presenti evidenti illogicità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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