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Sentenza

Sentenza n. 61/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio serbato dal Corpo Nazionale dei VV.FF. – Comando Provinciale di Catania sull’stanza di accesso del 17 aprile 2025 con la nota di carattere meramente soprassessorio prot. n. 13423 del 13 maggio 2025

Giustizia amministrativa202501382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio e successivi atti dell'amministrazione sull'istanza di accesso a schede di intervento e al file audio della richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile limitrofo a un fondo interessato da un incendio, aveva chiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l'accesso agli atti relativi all'intervento del 2 luglio 2022 e al file audio della richiesta di soccorso, per difendersi nella causa civile promossa dal proprietario del fondo confinante. L'amministrazione aveva inizialmente trasmesso alcune schede di intervento, omettendo però di chiarire se fossero state coinvolte aree coperte da vegetazione non boschiva, e aveva rinviato la decisione sul file audio in attesa del parere dell'Avvocatura dello Stato. Dopo l'invio di un file audio riferito a un diverso intervento, l'amministrazione aveva rifiutato di trasmettere quello corretto in attesa della definizione del giudizio. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio e del diniego, nonché la violazione degli artt. 1, commi 1 e 2, e 24, comma 7, l. 241/1990, sostenendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso difensivo. L'amministrazione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, assumendo che la nota del 13 maggio 2025 costituisse un diniego sostanziale, e ne ha contestato nel merito la fondatezza richiamando la trasmissione delle schede di intervento.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che la nota del 13 maggio 2025 non contenesse un diniego dell'accesso, ma un mero rinvio della decisione in attesa del parere dell'Avvocatura: si trattava quindi di un atto endoprocedimentale privo di autonoma e immediata lesività, non soggetto a impugnazione immediata. Ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente alle schede di intervento, essendo state tali documenti trasmessi dall'amministrazione. Per il resto ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, rilevando che, decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 25 l. 241/1990, il Comando non aveva trasmesso il file audio né indicato ragioni legittime di diniego. La pendenza del giudizio non costituisce una motivazione idonea a negare o differire l'accesso. Il ricorrente aveva dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, poiché intendeva utilizzare il documento per la tutela giudiziale della propria posizione. Il TAR ha quindi dichiarato il diritto di accesso e ordinato al Comando l'esibizione e la consegna del file audio entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 25 l. 241/1990

    Decorso il termine di trenta giorni senza trasmissione del documento o indicazione delle ragioni del diniego, l'amministrazione non può mantenere indefinita la decisione sull'accesso.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L'accesso deve essere garantito quando è necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici; il ricorrente ha dimostrato tale esigenza in relazione alla controversia civile sull'incendio.

  • art. 1, commi 1 e 2, l. 241/1990

    L'amministrazione deve esercitare l'attività amministrativa secondo criteri di efficacia, economicità, imparzialità, pubblicità e trasparenza; il diniego o differimento fondato sulla sola pendenza del giudizio non è giustificato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata limitatamente alla domanda di accesso ai documenti già trasmessi dall'amministrazione nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Un atto con cui l'amministrazione si riserva di decidere sull'istanza di accesso dopo l'acquisizione di un parere non integra un diniego definitivo, ma un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non immediatamente impugnabile.
  • La pendenza di un giudizio, da sola, non costituisce motivazione idonea per negare o differire l'accesso ai documenti richiesti; l'amministrazione deve indicare specifiche ragioni giustificative previste dalla disciplina dell'accesso.
  • Quando il richiedente dimostra che il documento è necessario per difendere una posizione giuridica in un giudizio, sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso difensivo.
  • La trasmissione dei documenti richiesti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali documenti, mentre il giudizio prosegue per gli atti non ancora ostesi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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