Sentenza del 22/03/2022 n. 9181 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi d'accertamento relativi al recupero a tassazione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) per gli anni 2006-2009. Due censure principali: (1) violazione del regolamento TIA del Comune di Capannori, art. 24, per la decorrenza dell'efficacia della denuncia di variazione (denuncia presentata il 4 dicembre 2010 relativa a variazione intervenuta nel 2006); (2) violazione delle norme probatorie (artt. 2697, 2699, 2700 c.c. e normative ambientali) per aver disconosciuto valore probatorio ai formulari MUD prodotti in giudizio, i quali, secondo la ricorrente, dimostravano tipologia e quantità dei rifiuti speciali prodotti, mentre le fatture prodotte dall'Amministrazione non avrebbero dimostrato l'effettivo smaltimento
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione (dichiarazione notificata alla controparte) in quanto le parti hanno perfezionato una definizione transattiva della lite. La Corte ha rilevato la validità formale della rinuncia, constatandone gli effetti estintivi (ai sensi dell'art. 391 c.p.c.) e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. Inoltre è stato escluso l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato in considerazione della natura eccezionale della misura sanzionatoria prevista per i casi tipici di rigetto/inammissibilità/improcedibilità
Norme richiamate
Regolamento TIA del Comune di Capannori, art. 24
presente nel motivo di ricorso; denuncia di variazione presentata il 4 dicembre 2010 avente ad oggetto aree esterne di Mq.1373
La ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art.24, la denuncia produceva effetto dal primo giorno successivo al verificarsi della variazione. Il giudice di merito aveva ritenuto invece che la denuncia presentata in epoca successiva agli avvisi d'accertamento producesse efficacia solo dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione, ovvero con decorrenza legata alla presentazione e previa verifica della veridicità
Art. 2697 c.c. (onere della prova)
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'onere probatorio a proprio favore. Dal gravame era emerso che il giudice richiedeva prova dell'effettivo smaltimento dei rifiuti oltre alla mera compilazione dei formulari MUD
Art. 2699 c.c.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento al valore probatorio dei documenti. Il giudice di merito non ha attribuito ai MUD da soli rilievo probatorio idoneo a dimostrare lo smaltimento effettivo
Art. 2700 c.c.
Evocato in tema di mezzi di prova; il gravame ha comunque ritenuto insufficienti le fatture prodotte a dimostrazione dell'avvenuto smaltimento, in quanto prive di indicazione su quantità e tipologia
D.Lgs. n.152/2006, Parte IV
Richiamato nel contesto delle norme in materia di gestione e tracciabilità dei rifiuti; la decisione di merito ha richiesto prova puntuale dell'avvenuto smaltimento secondo le disposizioni ambientali
D.Lgs. n.22/1997, art. 49
Richiamato dalla ricorrente come parte delle norme ambientali applicabili; il giudice ha valutato la documentazione prodotta come insufficiente a dimostrare lo smaltimento
Regolamento TIA comunale, art. 2 comma 3 e art. 17
Invocati dalla ricorrente a supporto della doglianza sulla tassazione per produzione di rifiuti speciali; il gravame ha ritenuto che la documentazione (MUD) non comprovasse l'effettivo smaltimento
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma invocata per formulare i motivi di cassazione; non è entrata nel merito per effetto della rinuncia
Art. 391 c.p.c.
Interpretazione chiara dalla sentenza: la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale e recettizio che, se effettuato correttamente (notifica alle parti costituite o comunicazione ai loro avvocati), determina l'estinzione del processo di cassazione
D.L. n.137/2020, art.23, comma 8-bis conv. L. n.176/2020 e D.L. 30 dicembre 2021, n.228, art.16, comma 1
Richiamati in relazione alla disciplina del rito/camera di consiglio e alla trattazione del ricorso in assenza di discussione orale
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1-quater (introdotto da L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17)
La Corte ha ritenuto che non sussisteva l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato in caso di rinuncia, poiché la disposizione ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata correttamente alle controparti o ai loro difensori, produce estinzione del giudizio di legittimità (art.391 c.p.c.).
- La rinuncia è atto unilaterale e non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti, ma è recettizia (deve essere portata a conoscenza delle parti costituite).
- In presenza di rinuncia e transazione tra le parti, il giudice della legittimità dichiara l'estinzione del processo e può disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
- Sulla questione della decorrenza degli effetti di una denuncia di variazione TIA, occorre interpretare il testo del regolamento comunale: alcune previsioni collegano l'efficacia alla data di presentazione (con decorrenza dal periodo successivo alla presentazione), altre al momento del verificarsi della variazione; attenzione all'esatto dettato regolamentare.
- I formulari MUD, pur essendo documenti rilevanti in materia ambientale, possono avere valore probatorio limitato se non sono accompagnati da ulteriori documenti che dimostrino concretamente lo smaltimento (es. formulari di trasporto rifiuti con quantità, certificazioni dell'impianto di smaltimento, fatture indicanti quantità e tipologia).
- L'onere della prova resta essenziale: chi allega fatti rilevanti per sollevare o escludere l'imposizione TIA deve fornire documentazione idonea e completa; documenti incompleti o generici possono essere ritenuti insufficienti.
- Il versamento aggiuntivo del contributo unificato, previsto in casi eccezionali, non si applica automaticamente alle ipotesi di estinzione per rinuncia; la norma sanzionatoria si interpreta restrittivamente.
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