Cassazione Civile, Ordinanza n. 25641/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di rettifica relativo a una compravendita immobiliare, con cui l'Ufficio aveva rideterminato in aumento il valore del fabbricato trasferito, applicando maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. In cassazione deduceva: (1) omesso esame di fatti decisivi e insufficienza della motivazione dell'atto impositivo, perché fondato su quotazioni OMI e privo di considerazione della diversa classificazione catastale degli immobili comparati; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancata prova concreta del maggior valore accertato, essendosi l'Ufficio basato su valori OMI di larga massima; (3) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, per mancata partecipazione al giudizio dell'acquirente, asseritamente litisconsorte necessario; (4) richiesta di estensione del giudicato favorevole formatosi in altro giudizio promosso dal coobbligato acquirente contro il medesimo avviso di rettifica, passato in giudicato dopo la decisione d'appello nel presente processo.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo, ritenendo applicabile l'estensione del giudicato favorevole formatosi nel diverso giudizio tra l'Agenzia delle Entrate e il coobbligato acquirente del medesimo immobile. Ha affermato che, nel processo tributario, l'annullamento dell'unico atto impositivo ottenuto da uno dei condebitori solidali può essere opposto dagli altri ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., purché la sentenza non sia fondata su ragioni personali e non vi siano preclusioni processuali. Poiché il giudicato favorevole si era formato dopo la definizione dell'appello, la relativa eccezione era proponibile in cassazione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Spese compensate in ogni fase e grado.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Viene usato come parametro dei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 52 d.p.r. n. 131 del 1986
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'adeguatezza della motivazione dell'avviso di rettifica di valore.
art. 7 L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la carenza di motivazione dell'atto impositivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare l'asserita mancanza di prova degli elementi posti a base della rettifica di valore.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per sostenere la nullità del giudizio per mancata partecipazione di un soggetto ritenuto parte necessaria.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per invocare il giudicato esterno, ma la Corte precisa che il giudicato opera tra le parti del giudizio in cui si è formato.
art. 1306 c.c.
La Corte applica la regola per cui il coobbligato solidale può opporre al creditore il giudicato favorevole formatosi nei confronti di altro condebitore, se non fondato su ragioni personali e in assenza di preclusioni processuali.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama l'onere di produrre la sentenza esterna con idonea certificazione attestante il passaggio in giudicato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'accertamento o la rettifica si fondano su un unico atto impositivo riferito a coobbligati solidali, il giudicato favorevole ottenuto da uno di essi può essere opposto dagli altri ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., purché non vi siano ragioni personali poste a base della decisione e non siano maturate preclusioni processuali.
- L'estensione del giudicato esterno favorevole può essere dedotta anche nel giudizio di legittimità se il giudicato si è formato dopo la chiusura del giudizio di appello, cioè quando non era possibile farla valere prima.
- Chi invoca un giudicato esterno ha l'onere di produrre la sentenza e di dimostrarne il passaggio in giudicato mediante idonea certificazione; tale fatto non si presume né deriva dalla mancata contestazione dell'altra parte.
- Se il giudicato esterno favorevole assorbe le questioni dedotte con gli altri motivi di ricorso, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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