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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40116/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi l'esito sfavorevole all'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito restava ferma, compresa l'affermazione di responsabilità per ricettazione e il diniego delle attenuanti richieste.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Il ricorso articolava tre censure: con la prima deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità ex art. 648 c.p., contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito; con la seconda lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità; con la terza contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione; il secondo motivo era una mera reiterazione di doglianze già respinte in appello e quindi non specifico; il terzo era manifestamente infondato, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi, quali i precedenti penali e il comportamento processuale non collaborativo e privo di ravvedimento.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione è stata ritenuta integrata sulla base della disponibilità del luogo in cui erano stati rinvenuti numerosi beni di provenienza furtiva, della loro eterogeneità e dell'assenza di una giustificazione sulla loro provenienza, con valorizzazione sia del profilo materiale sia di quello soggettivo del reato.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo quando il giudice di merito indichi gli elementi decisivi ostativi alla concessione, come i precedenti penali e il comportamento processuale privo di ravvedimento o autocritica.

  • art. 133 c.p.

    Pur non essendo espressamente richiamato, il ragionamento sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e sulla valutazione dei precedenti e del comportamento dell'imputato si collega ai criteri di apprezzamento della gravità del fatto e della personalità del reo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio sotto il profilo del merito, quando il ricorso si risolva nella richiesta di una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione se non presenta vizi logici o giuridici e se esplicita in modo congruo gli elementi posti a base della decisione.
  • Il delitto di ricettazione può essere desunto, sul piano probatorio, dalla disponibilità del luogo in cui si trovano beni di illecita provenienza, dalla pluralità e disomogeneità degli oggetti rinvenuti e dall'assenza di una spiegazione plausibile sulla loro provenienza.
  • Le censure riproduttive di doglianze già esposte in appello, senza una critica argomentata della decisione impugnata, difettano di specificità e sono inammissibili.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice richiami gli elementi decisivi ritenuti ostativi, senza essere tenuto a confutare analiticamente ogni argomento favorevole allegato dalle parti.
  • I precedenti penali e un comportamento processuale non improntato a ravvedimento o autocritica possono legittimamente fondare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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