Cassazione Penale, Sentenza n. 7424/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste che, in sede di rinvio, aveva rigettato l'appello avverso le ordinanze del Magistrato di sorveglianza che avevano prorogato la misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro fino al 26/01/2025. Il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 203, 208, 216 e 228 c.p., lamentando che il Collegio non si era adeguato alle indicazioni della sentenza rescindente, non aveva valorizzato la buona condotta carceraria, l'attività lavorativa intramuraria, le relazioni positive dell'osservazione, l'assenza di pendenze giudiziarie e la disponibilità a stabilirsi lontano dal territorio d'origine, nonché non avrebbe approfondito le risultanze sul nucleo familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di merito abbia fornito una motivazione articolata e non manifestamente illogica: ha valutato la gravità e la reiterazione dei reati, i fatti successivi, la persistenza di legami familiari coinvolti in vicende mafiose, la documentata operatività del sodalizio di riferimento fino al 2023, e l'applicazione/ proroga del regime differenziato ex art. 41-bis come elemento sintomatico della persistenza del rischio. Le censure sono state considerate una mera riformulazione delle argomentazioni d'appello e non una critica puntuale della logica motivazionale. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese processuali e obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 207 cod. pen.
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se permane la pericolosità sociale; pericolosità intesa come probabilità accentuata di commettere nuovi reati, valutata globalmente considerando gravità dei fatti, comportamenti successivi, percorso intramurario e contesto socio-ambientale
art. 666, comma 5 cod. proc. pen.
Il giudice di appello deve valutare anche le informazioni acquisibili d'ufficio per integrare l'istruttoria, ove necessario, ai fini di una completa valutazione della situazione
artt. 203, 208, 216, 228 cod. pen.
Norme richiamate dal ricorrente come oggetto di presunta erronea applicazione; la Corte ha ritenuto che le censure in relazione a tali articoli fossero aspecifiche e costituivano una rivalutazione dei fatti già esaminati in appello
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata per la censura sulla motivazione; la Corte ricorda i limiti delle censure di cassazione che devono evidenziare errori di diritto o di logica e non meri apprezzamenti valutativi
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite formale alla presentazione delle deduzioni in cassazione, qui richiamato per motivare la compressione della esposizione delle ragioni del ricorrente
art. 41-bis Ord. pen.
Il permanere del regime differenziato è stato considerato indicativo della persistenza del pericolo che l'internato eserciti ruoli nel sodalizio, elemento valutabile ai fini della pericolosità sociale
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche a carico della parte che propone ricorso dichiarato inammissibile; applicata la condanna alle spese e il versamento alla cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa processuale della parte, pur disponendo le conseguenze economiche previste
Massime di principio
- La revoca o la sostituzione di misure di sicurezza richiede una valutazione globale e prospettica della pericolosità sociale: non basta la buona condotta carceraria se permangono elementi concreti di collegamento con l'organizzazione criminale o familiari coinvolti.
- Il regime differenziato (41-bis) e la documentata operatività del sodalizio costituiscono indizi rilevanti nella prognosi negativa della pericolosità e possono rendere insufficiente la mera produzione di relazioni positive o la disponibilità di un domicilio "sicuro".
- Le censure in cassazione devono indicare specifici vizi di ragionamento o di diritto; una mera richiesta di diverso apprezzamento dei fatti è insufficiente e porta all'inammissibilità se si limita a riproporre la valutazione già effettuata in appello.
- Per aumentare le probabilità di ottenere revoca/sostituzione è necessario produrre elementi concreti e verificabili di resipiscenza (es. dichiarazioni approfondite e credibili, documentazione di distacco dai contesti criminosi, garanzie logistiche e sociali effettive e non meramente formali).
- Il giudice d'appello ha il potere (e talvolta il dovere) di acquisire d'ufficio informazioni integrative per completare l'istruttoria; tuttavia, la mancata integrazione non è automaticamente vizio se la motivazione del rigetto è logicamente sostenuta dalle risultanze acquisite.
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