Cassazione Civile, Ordinanza n. 24313/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale forense nei confronti dell’agente della riscossione per il riversamento di somme iscritte a ruolo e non trasferite. L’opposizione del concessionario era stata rigettata in primo grado, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese. Con il ricorso per cassazione l’ente previdenziale ha articolato sei motivi: 1) falsa applicazione della disciplina sulla riscossione a mezzo ruolo e sull’abrogazione del principio del "non riscosso come riscosso", sostenendo che l’esclusione dell’obbligo di anticipazione non riguardasse tutti i ruoli in contestazione; 2) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, per avere la Corte d’appello risposto in modo inconferente alla questione dell’inapplicabilità della legge n. 228 del 2012; 3) violazione della legge n. 228 del 2012 e del d.lgs. n. 112 del 1999, contestando che il consolidamento del credito richiedesse necessariamente la procedura di discarico per inesigibilità; 4) violazione delle norme sulle proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, sostenendo che vi sarebbero state soluzioni di continuità normative idonee a far maturare la decadenza; 5) ulteriore violazione della stessa disciplina, deducendo che per i ruoli risalenti era ormai spirato il termine per il discarico e quindi la legge del 2012 non sarebbe stata applicabile; 6) violazione della legge n. 228 del 2012, del d.lgs. n. 509 del 1994, del d.lgs. n. 112 del 1999, della Costituzione e dell’art. 6 CEDU, assumendo che l’annullamento dei ruoli risalenti equivalesse a una sostanziale espropriazione dei crediti dell’ente privatizzato, senza indennizzo e in violazione dell’equilibrio finanziario e della parità processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica individuazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la motivazione della sentenza d’appello era comprensibile e la censura attingeva elementi esterni al vizio dedotto; i motivi terzo, quarto e quinto sono stati respinti nel merito, in continuità con precedenti conformi, affermando che per i ruoli affidati al gruppo pubblico Equitalia e poi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione le proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità erano state reiterate senza soluzione di continuità e che, in ogni caso, l’esaurimento del rapporto avrebbe richiesto il completamento della procedura di discarico per inesigibilità, non sostituita dal ricorso al decreto ingiuntivo; il sesto motivo è stato ritenuto infondato perché la disciplina del 2012 incide sulla procedura di riscossione e non sul diritto di credito, ed è applicabile anche all’ente previdenziale privatizzato, essendo giustificata da esigenze di razionalizzazione dei bilanci e non contrastando con Costituzione o CEDU. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1988
"non riscosso come riscosso"
La ricorrente sosteneva che l’abrogazione di questa regola non si estendesse a tutti i ruoli in contestazione; la Corte non ha accolto tale lettura.
d.lgs. n. 37 del 1999
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la soppressione dell’obbligo di anticipazione valesse solo per alcuni importi e solo da una certa data; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse fatto applicazione erronea di tale disciplina.
d.m. 23 marzo 1999
Richiamato per la scansione dei termini di pagamento dei ruoli; la Corte non ha ravvisato un errore decisivo della sentenza impugnata.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare la nullità della motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza di una motivazione mancante o apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per la censura di motivazione; la Corte ha ritenuto la sentenza d’appello comprensibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge: la Corte ha ribadito che il motivo va formulato indicando specificamente le affermazioni di diritto censurate.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma sul vizio di nullità della sentenza/processo: la Corte ha escluso che la censura sull’omessa motivazione ricadesse nel relativo paradigma.
art. 1, commi 527, 528 e 529, L. n. 228 del 2012
Disposizioni di annullamento dei ruoli più risalenti; la Corte ha confermato che si applicano anche alla Cassa forense e incidono sulla procedura di riscossione, non sul credito sottostante.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 112 del 1999
Disciplina del termine per la comunicazione di inesigibilità; la Corte ha affermato che, per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico, le proroghe sono state continuative fino alla legge n. 228 del 2012.
art. 20 d.lgs. n. 112 del 1999
Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli; la Corte ha ritenuto che il consolidamento del rapporto richieda il completamento di tale procedura, non il mero decorso del tempo.
art. 59, comma 4-quater, d.lgs. n. 112 del 1999
Richiamato per la tesi della ricorrente sulla soluzione di continuità nelle proroghe; la Corte ha escluso la sua applicabilità ai ruoli trasferiti al gruppo pubblico Equitalia e ad ADER.
d.l. n. 282 del 2004
Richiamato dalla ricorrente come uno dei presunti momenti di interruzione delle proroghe; la Corte ha negato la rilevanza della tesi.
d.l. n. 203 del 2005
Richiamato come altro presunto momento interruttivo delle proroghe; la Corte ha confermato l’orientamento che esclude la soluzione di continuità per i ruoli del gruppo pubblico.
d.lgs. n. 509 del 1994
Richiamato per la natura privatizzata dell’ente previdenziale; la Corte ha ritenuto irrilevante tale natura ai fini dell’applicabilità della disciplina sulla riscossione mediante ruolo.
d.lgs. n. 112 del 1999
Norma richiamata nel motivo relativo alla disciplina della riscossione; la Corte ha dato continuità all’orientamento che distingue tra profili di riscossione e diritti di credito.
art. 3 Cost.
Invocato per censurare la ragionevolezza della disciplina; la Corte ha escluso profili di irragionevolezza.
art. 35, comma 1, Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo costituzionale; la Corte non ha ravvisato violazioni.
art. 36, comma 1, Cost.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure costituzionali.
art. 38 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela previdenziale; la Corte ha ritenuto compatibile la disciplina con la funzione pubblica previdenziale.
art. 42, comma 3, Cost.
Richiamato per la pretesa espropriazione senza indennizzo; la Corte ha escluso che vi fosse un’incisione diretta sul diritto di credito.
art. 97, comma 2, Cost.
Invocato a sostegno dell’equilibrio finanziario e del buon andamento; la Corte ha ritenuto non fondata la censura.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione all’art. 6 CEDU; la Corte ha escluso il contrasto con parametri sovranazionali.
art. 6 CEDU
Invocato per sostenere la lesione della parità delle parti nei giudizi in corso; la Corte ha escluso violazioni del giusto processo e dell’affidamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel meccanismo di aggravio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge richiede l’indicazione specifica delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono erronee; non è sufficiente contestare il solo esito della decisione.
- Il vizio di motivazione è configurabile, nel regime attuale dell’art. 360, n. 5, c.p.c., solo quando la sentenza presenti una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta dedurre una diversa lettura delle difese o delle risultanze processuali.
- In tema di riscossione mediante ruolo, per i rapporti riferibili al gruppo pubblico degli agenti della riscossione le proroghe del termine per la comunicazione di inesigibilità si sono succedute senza soluzione di continuità fino alla legge n. 228 del 2012.
- Il consolidamento della posizione del creditore nei confronti dell’agente della riscossione, per effetto dell’inerzia nella procedura di discarico, presuppone il completamento della procedura prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 o comunque un provvedimento espresso di diniego del discarico.
- L’annullamento del ruolo disposto dalla legge n. 228 del 2012 incide sulla procedura di riscossione e non estingue, di per sé, il credito sottostante, che può essere fatto valere con le ordinarie azioni.
- La disciplina sull’annullamento dei ruoli più risalenti si applica anche agli enti previdenziali privatizzati, purché deputati a una funzione previdenziale e legittimati alla riscossione mediante ruolo, poiché la ratio è la razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori.
- Non è irragionevole, né costituzionalmente o convenzionalmente illegittima, una disciplina che differenzi la gestione dei ruoli in ragione dell’importo e della natura dell’ente creditore, se collegata a un più ampio riordino del sistema di riscossione.
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