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Ordinanza

Ordinanza n. 114/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento di rigetto espresso a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data 20 ottobre 2025, n. Registro Ufficiale 0058549 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig. Cristofaro Parente nato il 30/06/1984 ad Aversa (NA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2024, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 18500 del 09/05/2024, come citata in premessa, è rigettata.”; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202513358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno, unitamente al parere ministeriale negativo e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto espresso via e-mail il 20 ottobre 2025, con cui è stata respinta l'istanza di riconoscimento di un attestato formativo rilasciato in Spagna dall'Università San Jorge - Gruppo San Valero, in collaborazione con soggetti privati, quale titolo valido in Italia per l'insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato. Sono stati impugnati anche il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca del 5 giugno 2024, il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Dal testo dell'ordinanza non sono specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non adeguatamente dimostrato il periculum in mora, poiché non era stato prodotto alcun contratto di lavoro in corso che potesse essere pregiudicato dal diniego di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna. Il giudice ha inoltre valorizzato la clausola contenuta nel provvedimento di diniego, secondo cui l'atto non impedisce all'interessato di accedere in Italia all'insegnamento di sostegno come insegnante non specializzato, in relazione ai titoli posseduti e ai requisiti previsti dall'ordinamento e dalle procedure di reclutamento vigenti. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità del diniego o del parere negativo. Le spese sono state compensate, anche considerando la mancata costituzione dell'Amministrazione e la conseguente assenza di attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La tutela cautelare è stata negata per la mancata dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, ossia del periculum in mora.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata con riguardo al preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non ne esamina la legittimità.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la dimostrazione concreta di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera lesione potenziale derivante dal diniego, non accompagnata dalla prova di un rapporto lavorativo in corso o di altro pregiudizio attuale, non è sufficiente.
  • Nella valutazione del periculum in mora il giudice può considerare le clausole del provvedimento impugnato che escludano effetti preclusivi ulteriori rispetto a quelli direttamente derivanti dal diniego, come la possibilità di accedere comunque a un'attività in forma non specializzata.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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