Cassazione Penale, Sentenza n. 4600/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino (31/10/2019), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per presunto travisamento della prova documentale. Sosteneva che la corretta valutazione delle prove avrebbe imposto una pronuncia di proscioglimento e non la dichiarazione di estinzione per prescrizione, con conseguente richiesta di revoca delle statuizioni civili a favore della banca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, sul piano motivazionale, esso sostanzialmente contestava la valutazione di merito e la rielaborazione delle prove documentali, materia non sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. I giudici di merito avevano comunque accertato la responsabilità del Vitaloni (anche se la Corte territoriale l'ha fatto ai soli fini civili) per condotte truffaldine seriali legate a stime immobiliari per l'erogazione di mutui. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 485 cod. pen.
La corte di merito aveva assolto il ricorrente dal reato previsto dall'art. 485 c.p. (falsità ideologica o reato richiamato nella sentenza di primo grado), ma questo rilievo non era il centro del gravame in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (ex legge 20/02/2006 n. 46)
La Corte ha richiamato la limitazione del sindacato in Cassazione: non è consentito riesaminare il merito e la valutazione della prova; le censure che si traducono in un diverso apprezzamento fattuale sono inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Per la declaratoria di inammissibilità la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende, valutata equitativamente in euro 3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità e non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove: censure che implichino un nuovo esame del materiale probatorio sono inammissibili.
- Se il ricorso si fonda su un presunto travisamento della prova o su una diversa lettura dei documenti, la Cassazione lo dichiara inammissibile se ciò equivale a un sindacato di merito, anche dopo le modifiche normative del 2006.
- Quando i giudici di merito accertano responsabilità ai fini civili (anche se il reato penale è estinto per prescrizione), la parte che impugna deve proporre questioni di diritto chiare e non una diversa valutazione dei fatti per sperare nella ammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è rischioso formulare censure che appaiano chiaramente un riesame del merito.
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