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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4600/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino (31/10/2019), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per presunto travisamento della prova documentale. Sosteneva che la corretta valutazione delle prove avrebbe imposto una pronuncia di proscioglimento e non la dichiarazione di estinzione per prescrizione, con conseguente richiesta di revoca delle statuizioni civili a favore della banca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, sul piano motivazionale, esso sostanzialmente contestava la valutazione di merito e la rielaborazione delle prove documentali, materia non sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. I giudici di merito avevano comunque accertato la responsabilità del Vitaloni (anche se la Corte territoriale l'ha fatto ai soli fini civili) per condotte truffaldine seriali legate a stime immobiliari per l'erogazione di mutui. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 485 cod. pen.

    La corte di merito aveva assolto il ricorrente dal reato previsto dall'art. 485 c.p. (falsità ideologica o reato richiamato nella sentenza di primo grado), ma questo rilievo non era il centro del gravame in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (ex legge 20/02/2006 n. 46)

    La Corte ha richiamato la limitazione del sindacato in Cassazione: non è consentito riesaminare il merito e la valutazione della prova; le censure che si traducono in un diverso apprezzamento fattuale sono inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Per la declaratoria di inammissibilità la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende, valutata equitativamente in euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità e non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove: censure che implichino un nuovo esame del materiale probatorio sono inammissibili.
  • Se il ricorso si fonda su un presunto travisamento della prova o su una diversa lettura dei documenti, la Cassazione lo dichiara inammissibile se ciò equivale a un sindacato di merito, anche dopo le modifiche normative del 2006.
  • Quando i giudici di merito accertano responsabilità ai fini civili (anche se il reato penale è estinto per prescrizione), la parte che impugna deve proporre questioni di diritto chiare e non una diversa valutazione dei fatti per sperare nella ammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è rischioso formulare censure che appaiano chiaramente un riesame del merito.

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