Cassazione Civile, Ordinanza n. 25797/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria per asseriti danni derivanti dal taglio di piante/esbosco eseguito da un soggetto incaricato di operare su un fondo attiguo, con dedotta invasione della proprietà altrui. In primo grado la domanda viene accolta con condanna solidale al risarcimento; in appello, a seguito del decesso di una delle parti originarie e della necessità di riassunzione nei confronti di una delle eredi, la Corte territoriale dichiara estinto il giudizio per mancata tempestiva riassunzione. Il soccombente propone ricorso per cassazione deducendo, con quattro motivi, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ravvisato una decadenza/estinzione nonostante la parte avesse attivato tempestivamente e con diligenza la notificazione del ricorso in riassunzione, inizialmente presso l'ultimo indirizzo noto, poi mediante ulteriori ricerche presso il Comune, l'AIRE e il Consolato, con esiti alterni e con provvedimenti del giudice che avevano di volta in volta orientato la parte stessa; si contesta inoltre che la mancata notifica potesse essere qualificata come causa imputabile alla parte anziché, al più, come nullità sanabile della notificazione con ordine di rinnovazione. Un ulteriore motivo riguarda la statuizione sulle spese, ritenuta internamente incoerente tra motivazione e dispositivo. I controricorrenti resistono e una parte propone ricorso incidentale adesivo sui medesimi punti. La Cassazione ritiene fondati, nei limiti di cui in motivazione, i primi tre motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale: afferma che la notificazione iniziale del ricorso in riassunzione era tempestiva per il principio di scissione degli effetti, che l'esito negativo per irreperibilità/migrazione integrava, al più, una nullità della notificazione e non una sua inesistenza, con necessità di rinnovazione giudiziale ex art. 291 c.p.c., e che la condotta della parte era connotata da diligenza e buona fede, anche perché aveva agito in esecuzione di un provvedimento del giudice e sulla base delle informazioni via via emergenti da Comune, AIRE e Consolato. Ritiene quindi illegittima la declaratoria di estinzione del giudizio resa dalla Corte territoriale. Il quarto motivo sulle spese resta assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie, per quanto di ragione, i primi tre motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo; dichiara assorbito il quarto motivo relativo alle spese. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello in diversa composizione per il nuovo esame, anche sulle spese. La decisione di merito della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione viene quindi annullata, perché la notificazione era stata tempestivamente avviata e i suoi esiti negativi non potevano essere letti come causa di decadenza imputabile alla parte, ma semmai come nullità sanabile con rinnovazione.
Norme richiamate
art. 143 c.p.c.
La notificazione secondo le forme degli irreperibili assoluti non era giustificata in presenza di ulteriori elementi di collegamento con il destinatario; l'eventuale vizio della notifica resta nell'ambito della nullità sanabile, non dell'inesistenza.
art. 153 c.p.c.
È richiamato nel quadro delle censure sulla pretesa decadenza, ma la Corte valorizza la tempestività e la diligenza della parte, escludendo una sanzione decadenziale imputabile al notificante.
art. 291 c.p.c.
In presenza di nullità della notificazione, il giudice deve disporne la rinnovazione, non potendo dichiarare l'estinzione del giudizio quando la parte abbia attivato tempestivamente il procedimento notificatorio.
art. 327 c.p.c.
Il ricorso principale è ritenuto tempestivo nel termine lungo annuale, applicabile ratione temporis ai giudizi iniziati prima della riduzione operata dalla L. 69/2009.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È richiamato nei motivi, ma la decisione è resa soprattutto sulla violazione di legge relativa alla qualificazione della notificazione e agli effetti processuali della riassunzione.
art. 1147 c.c.
Richiamato come parametro di buona fede/diligenza della parte nel compimento degli adempimenti notificatori, in connessione con l'affidamento sui dati AIRE e sui provvedimenti del giudice.
art. 111 Cost.
La condotta processuale della parte va letta alla luce dei principi del giusto processo e della ragionevole esigibilità del comportamento processuale.
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato a sostegno della lettura della condotta processuale secondo ragionevolezza e giusto processo.
art. 6, L. 470/1988
È evocato in tema di iscrizione e risultanze AIRE per la ricerca dell'indirizzo del residente all'estero.
art. 27 Cost.
Richiamato nel ricorso, ma non assume un ruolo centrale nella ratio decidendi.
art. 101 Cost.
Richiamato nel ricorso, ma non assume un ruolo centrale nella ratio decidendi.
art. 92 c.p.c.
È richiamato nel quarto motivo sulle spese, che resta assorbito.
Massime di principio
- Quando il notificante abbia tempestivamente consegnato l'atto all'ufficiale notificatore, gli effetti della notificazione vanno valutati secondo il principio di scissione, con rilevanza del momento di impulso della parte ai fini del rispetto del termine processuale.
- L'esito negativo della notificazione per irreperibilità del destinatario, quando esistano elementi di collegamento ulteriori con la persona da notificare, integra di regola una nullità della notificazione e non la sua inesistenza; il giudice deve quindi disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., non dichiarare immediatamente l'estinzione o la decadenza.
- La parte che, in modo diligente, rinnovi i tentativi notificatori sulla base delle risultanze via via emergenti da Comune, AIRE e Consolato non può essere gravata da conseguenze preclusive se l'errore deriva dall'incertezza dell'indirizzo o dalla necessità di ulteriori verifiche non immediatamente esigibili.
- La qualificazione della condotta processuale va effettuata alla luce dei principi di buona fede, correttezza e giusto processo: non è legittimo imputare alla parte una decadenza quando essa abbia agito conformandosi, anche, a provvedimenti giudiziali poi rivelatisi non corretti.
- In caso di notificazione nulla ma non inesistente, la sanzione processuale corretta è la sanatoria mediante rinnovazione o raggiungimento dello scopo, non la declaratoria di estinzione del giudizio per omissione imputabile al notificante.
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