Cassazione Penale, Sentenza n. 37150/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione volto a ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato indicato al capo C) (art. 367 c.p., con richiamo all'art. 61 n.2 c.p.), sostenendo che il termine prescrizionale si era estinto il 20 dicembre 2021. Il ricorrente ha lamentato che la Corte di appello non abbia rilevato d'ufficio la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito di specificità del motivo: il ricorrente non ha fornito una rappresentazione completa della sequela procedimentale e del calcolo dei termini, indispensabile per dedurre l'omesso rilievo della prescrizione. Dall'esame degli atti la Corte ha inoltre rilevato che, anche operando il calcolo, il reato commesso il 24 giugno 2014 non era ancora prescritto alla data della sentenza di appello del 23 gennaio 2023, poiché sul termine avevano inciso sospensioni complessive per 445 giorni (rinvii per richieste della difesa, legittimi impedimenti e sospensione Covid-19), per cui la prescrizione si è verificata successivamente, il 15 marzo 2023. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 367 cod. pen.
Norma che disciplina il reato contestato al capo C); è stata valutata ai fini della determinazione del termine prescrizionale e della data di commissione (24/06/2014).
art. 61 n. 2 cod. pen.
Richiamata nel capo di imputazione (capo C) e nel profilo di determinazione della responsabilità/pena; nel giudizio sulla prescrizione è stata considerata nella fase di contestazione ma non assume rilievo autonomo rispetto al calcolo dei termini prescrizionali.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dalla giurisprudenza per spiegare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di far maturare un valido rapporto di impugnazione, precludendo così la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità (come la prescrizione) ai sensi di tale norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 35791/2019 (Di Paoli) e Sez. U. n. 32/2000, n. 23428/2005, n. 12602/2015
Principio consolidato richiamato: il ricorso che contesti l'omesso rilievo d'ufficio della prescrizione è inammissibile se non contiene la specifica e completa rappresentazione della sequela procedimentale e del calcolo del termine prescrizionale; inoltre, l'inammissibilità impedisce la declaratoria di cause di non punibilità.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione di un'omessa declaratoria d'ufficio della prescrizione richiede specificità: il ricorrente deve fornire la dettagliata sequenza processuale e il calcolo puntuale dei termini (date di evento, sospensioni, interruzioni, rinvii), non una mera affermazione astratta.
- La prescrizione è un fatto giuridico complesso, non un semplice conteggio aritmetico: il giudizio sulla sua maturazione implica l'esame di molteplici profili (titolo del reato, data di commissione, termini applicabili, atti interruttivi e sospensioni, legittimi impedimenti, sospensioni straordinarie come il COVID-19, eventi processuali rilevanti).
- I rinvii disposti per richieste o impedimenti della difesa incidono sul termine prescrizionale e possono determinare sospensioni significative: vanno quindi documentati e computati con precisione nella deduzione difensiva.
- Se, dall'esame degli atti, la prescrizione si manifesta solo dopo la pronuncia impugnata, la Cassazione può rilevarlo solo se il ricorso è ammissibile; un ricorso inammissibile impedisce la declaratoria di non punibilità per prescrizione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.), da valutarsi anche sui profili di colpa.
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