Sentenza n. 1060/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 66/2026, recante l’obbligo di rimborso delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 66/2026, divenuta definitiva per mancata impugnazione. La precedente pronuncia aveva ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza ottemperanda entro 120 giorni e aveva riconosciuto ai ricorrenti il rimborso delle spese di giudizio. I ricorrenti hanno dedotto che la sentenza era stata notificata al Ministero il 23 gennaio 2026 e che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva adempiuto. Hanno chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né provato l’avvenuto adempimento o fornito giustificazioni dell’inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza n. 66/2026 era stata notificata al Ministero il 23 gennaio 2026 e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza. In assenza di prova dell’adempimento o di giustificazioni dell’inerzia, ha ordinato al Ministero, sempre che non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo ai ricorrenti il rimborso delle spese legali stabilito nel giudicato. Ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione degli atti necessari a conformarsi alla pronuncia giurisdizionale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende procedibile l’iniziativa esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale per obblighi pecuniari.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente nei pertinenti capitoli di bilancio, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non dimostri l’avvenuta esecuzione del giudicato né fornisca una giustificazione dell’inerzia può essere condannata ad adempiere entro un termine fissato dal giudice, anche quando il giudicato abbia ad oggetto esclusivamente il pagamento delle spese di lite.
- Per le obbligazioni pecuniarie derivanti da un titolo esecutivo nei confronti di un’amministrazione statale, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di promuovere l’azione esecutiva senza che l’amministrazione possa opporre il mancato decorso del termine dilatorio.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata al persistente inadempimento dell’amministrazione dopo il termine assegnato; il commissario può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soccombente può essere condannata alle spese anche se si costituisce solo formalmente, quando l’inadempimento al giudicato sussisteva già alla proposizione del ricorso e persiste durante il giudizio.
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