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Ordinanza

Ordinanza n. 40/2026 - Lecce, Sezione 3

per la nomina di un Commissario ad acta a seguito: - delle sentenze (passate in giudicato) n. 1461/2015 e n. 3208/2015, rese dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - I^ Sezione di Lecce, rispettivamente, il 7 maggio 2015 ed il 6 novembre 2015, nei ricorsi riuniti iscritti ai nn. 1565/2012, 1874/2012, 1875/2012, 844/2013, 1345/2013 e 3041/2014; - della sentenza di ottemperanza n.1090 del 14.10.2024, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce ha disposto : a) “che l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti - AGER Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, provveda nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza a dare piena esecuzione alle sentenze (passate in giudicato) n. 1461/2015 e n. 3208/2015, rese dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - I^ Sezione di Lecce, rispettivamente, il 7 maggio 2015 ed il 6 novembre 2015, nei ricorsi riuniti iscritti ai nn. 1565/2012, 1874/2012, 1875/2012, 844/2013, 1345/2013 e 3041/2014, determinando e corrispondendo in favore del Comune di San Cesario e del Comune di San Donato di Lecce il contributo socio ambientale ex art. 10 L.R. n. 17/1993 ad essi spettante secondo la quantificazione e la ripartizione ivi stabilita; b) condannato l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti - AGER Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune ricorrente, nonché in € 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore dell’interveniente Comune di San Donato di Lecce.

Giustizia amministrativa201601774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dei giudicati relativi alla determinazione e corresponsione del contributo socio-ambientale dovuto ai Comuni contermini a una piattaforma complessa di trattamento e smaltimento dei rifiuti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune creditore)

La controversia

Il Comune di San Cesario di Lecce ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato che avevano riconosciuto, a carico degli enti d'ambito succedutisi nella gestione dei rifiuti e poi di AGER Puglia, un contributo socio-ambientale complessivo pari al 5% della tariffa di conferimento, da ripartire tra i Comuni di Cavallino, San Cesario di Lecce e San Donato di Lecce secondo le percentuali stabilite nelle sentenze. Con sentenza n. 1090/2024 il TAR ha ordinato ad AGER di dare esecuzione ai giudicati entro sessanta giorni e di corrispondere le somme spettanti. Persistendo l'inadempimento, il TAR ha nominato un Commissario ad acta, successivamente confermato e destinatario di nuovi termini con ulteriori pronunce. Il Commissario ha quindi chiesto il differimento del termine assegnatogli, rappresentando che AGER aveva iniziato tardivamente ad operare e aveva proposto un'istanza di correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 86 c.p.a., con udienza fissata per il 10 febbraio 2026. La questione decisa dall'ordinanza riguarda esclusivamente l'accoglimento della richiesta di proroga del termine per l'esecuzione dell'incarico commissariale.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di proroga/differimento formulata dal Commissario ad acta. In considerazione dell'istanza di correzione di errore materiale proposta da AGER con riferimento alla sentenza di ottemperanza n. 1090/2024 e della fissazione dell'udienza per il 10 febbraio 2026, il Collegio ha assegnato al Commissario un nuovo termine di 120 giorni per eseguire l'incarico. Il termine decorre dalla notificazione o comunicazione della pronuncia che il TAR adotterà sull'istanza di correzione. È stata confermata l'udienza del 10 febbraio 2026 e disposta la comunicazione alle parti e al Commissario. L'ordinanza non modifica il contenuto dei giudicati né decide l'istanza di correzione, ma regola temporalmente l'esecuzione commissariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. b) c.p.a.

    esecuzione delle sentenze passate in giudicato e determinazione delle modalità per la loro concreta esecuzione

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'attuazione dei giudicati amministrativi.

  • art. 86 c.p.a.

    correzione di un presunto errore materiale

    È richiamato quale fondamento dell'istanza di correzione di errore materiale proposta da AGER; la pendenza di tale incidente ha giustificato il differimento del termine assegnato al Commissario ad acta.

  • art. 10 l.r. Puglia n. 17/1993

    contributo socio ambientale

    È la base normativa sostanziale del contributo riconosciuto dai giudicati ai Comuni contermini agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato, il giudice può nominare un Commissario ad acta e disciplinarne o prorogarne il termine operativo.
  • La pendenza di un'istanza di correzione di errore materiale relativa alla pronuncia da eseguire può giustificare il differimento dell'attività commissariale, soprattutto quando sia stata fissata un'udienza ravvicinata per la decisione sull'istanza.
  • Il nuovo termine assegnato al Commissario ad acta può essere fatto decorrere dalla notificazione o comunicazione della pronuncia che definisce l'incidente di correzione, così da coordinare l'esecuzione commissariale con l'esito della correzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaGestione dei rifiuti urbani
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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