Sentenza n. 7683/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio per opere di ampliamento di un’unità immobiliare in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente nel Parco regionale dei Castelli Romani
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva chiesto il condono, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 269/2003, per un ampliamento di 94,40 mq di superficie residenziale e 12 mq di superficie non residenziale, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e inclusa nel Parco regionale dei Castelli Romani. Il diniego comunale era stato confermato dal TAR Lazio, Sez. II, con sentenza n. 3346/2024. In appello la ricorrente ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. 269/2003 e degli artt. 2 e 3 della l.r. Lazio 12/2004: secondo l’appellante, il vincolo paesaggistico non era assoluto e il Comune non avrebbe potuto escludere in radice la sanatoria senza acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Ha inoltre riproposto il motivo di primo grado relativo alla pretesa incompletezza documentale della pratica di condono. Nella memoria di replica ha introdotto ulteriori contestazioni sul mancato accertamento della consistenza dell’abuso, sull’omesso esame delle osservazioni e sulla violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990.
La decisione
L’appello è stato rigettato e la sentenza del TAR confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel regime del terzo condono, gli abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico non siano condonabili quando comportino nuove superfici o volumetrie, anche se il vincolo è relativo: la sanatoria può riguardare soltanto gli interventi minori indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. 269/2003, privi di incremento di cubatura e superficie e subordinati alle ulteriori condizioni di legge. Poiché l’istanza riguardava un ampliamento con nuova superficie, il parere paesaggistico non doveva essere richiesto, essendo già insussistenti i presupposti per la sanatoria e risultando l’acquisizione del parere un inutile aggravio procedimentale. Il motivo sulla incompletezza documentale, riproposto dall’appellante, non ha inciso sull’esito alla luce dell’insanabilità oggettiva dell’intervento. Le ulteriori questioni formulate soltanto nella memoria di replica sono state considerate estranee al thema decidendum, perché non dedotte nell’atto di appello. Spese del grado compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è consentita la sanatoria dei soli abusi minori, posto che il combinato disposto dell’art. 32 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003 n. 326, comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato, mentre l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 ammette la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto in relazione a interventi edilizi di minore rilevanza.
Il terzo condono non consente la sanatoria di abusi maggiori realizzati in aree vincolate, inclusi quelli in presenza di vincolo relativo; sono ammissibili soltanto gli interventi minori che rispettino le condizioni previste dalla disciplina.
art. 3 l.r. Lazio 12/2004
Del resto, è chiaro in tal senso l’art. 3 della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004.
La disciplina regionale è richiamata a conferma dell’esclusione dal condono delle opere che comportano nuove superfici o volumetrie in area vincolata.
artt. 32 e 33 l. 47/1985
Infatti, il terzo condono è caratterizzato da un ambito oggettivo più circoscritto rispetto a quello del 1985, per effetto dei limiti ulteriori contemplati dal comma 27 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, i quali si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985.
I limiti ulteriori del terzo condono si sommano alle condizioni previste dalla legge n. 47/1985, determinando un ambito di sanatoria più ristretto.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, gli abusi maggiori che comportano nuova volumetria o superficie e sono realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico non sono sanabili, anche quando il vincolo sia relativo e l’intervento risulti conforme agli strumenti urbanistici.
- In area vincolata, il terzo condono può riguardare soltanto gli interventi edilizi minori privi di aumento di cubatura e superficie, realizzati prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche e assistiti dal previo parere dell’autorità preposta alla tutela.
- Quando l’intervento è oggettivamente escluso dal condono perché costituisce un abuso maggiore in area vincolata, l’amministrazione non è tenuta ad acquisire il parere paesaggistico: tale adempimento sarebbe inutile, essendo già insussistenti i presupposti per la sanatoria.
- Le questioni introdotte per la prima volta con una memoria di replica, anziché con l’atto di appello, restano estranee al thema decidendum e non possono ampliare i motivi devoluti al giudice d’appello.
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