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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18122/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che dispone la consegna all'Autorità giudiziaria spagnola a seguito di mandato di arresto europeo processuale per il delitto di traffico internazionale di stupefacenti. Propone due motivi: 1) violazione degli artt. 19, comma 2, e 18-bis, comma 2-bis, L. n. 69/2005, sostenendo che la Corte avrebbe operato una illegittima distinzione tra cittadini e stranieri non verificando il "radicamento" di Troiano in Italia e applicando invece automaticamente tale requisito ai cittadini italiani; 2) violazione del principio di proporzionalità e necessità, lamentando che il mandato di arresto europeo è sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti e che si sarebbero potuti usare strumenti di cooperazione meno invasivi (ordine europeo di indagine, acquisizione di informazioni ex art. 16 L. n. 69/2005).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto carente l'interesse poiché la cittadinanza italiana esclude l'obbligo per la Corte di appello di accertare il "radicamento" in Italia nella fattispecie di mandato processuale; ha inoltre osservato che la disposizione di rifiuto facoltativo prevista dall'art. 18-bis, comma 2, riguarda i mandati esecutivi (per l'esecuzione di pena) e non i mandati processuali, e che la sentenza impugnata ha comunque subordinato la consegna al ritorno del ricorrente per l'esecuzione di eventuali pene in Italia ai sensi dell'art. 19, comma 2. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'aspecificità del gravame, rilevando che non è stato indicato quali elementi dimostrino che il mandato fosse diretto a compiere atti di indagine disancorati dall'esercizio dell'azione penale; inoltre ha ribadito che lo Stato di esecuzione non deve sindacare la necessità della presenza della persona nel Paese richiedente per non ledere il principio del mutuo riconoscimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge n. 69 del 2005 (ordinamento del mandato di arresto europeo)

    art. 18-bis, comma 2; art. 19, comma 2; art. 16

    L'art. 18-bis, comma 2, è interpretato come norma che consente il rifiuto facoltativo della consegna per "radicamento" solo nell'ipotesi di mandato esecutivo (per l'esecuzione di una pena o misura detentiva) e non si applica automaticamente ai mandati processuali. L'art. 19, comma 2, consente di subordinare la consegna all'impegno che il consegnando torni in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente inflitta. L'art. 16 disciplina acquisizione di informazioni ma non può sostituire il mandato processuale quando quest'ultimo è stato regolarmente emesso.

  • Direttiva 2014/41/UE (Ordine europeo di indagine)

    L'introduzione di strumenti non coercitivi quali l'ordine europeo di indagine, regolati dal principio di proporzionalità, non ha modificato le condizioni di legittimità del mandato di arresto europeo; quindi la possibilità di strumenti alternativi non autorizza lo Stato di esecuzione a rifiutare automaticamente un mandato processuale valido.

Massime di principio

  • La cittadinanza italiana esclude, nei casi di mandato di arresto europeo processuale, l'obbligo per l'Autorità di esecuzione di verificare il "radicamento" come condizione di rifiuto; tale verifica rileva solo nell'ipotesi di mandato esecutivo prevista dall'art. 18-bis L. n. 69/2005.
  • La consegna può essere subordinata alla condizione che il consegnando torni in Italia per l'esecuzione di pena, ai sensi dell'art. 19, comma 2; questa misura tutela l'interesse del cittadino senza impedire l'esecuzione del mandato processuale.
  • Lo Stato di esecuzione non è chiamato a sindacare la necessità o la proporzionalità della presenza della persona richiesta nel Paese emittente per indagini o processo: un sindacato estensivo minerebbe il principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari.
  • Eccepire l'esistenza di strumenti di cooperazione meno invasivi (es. ordine europeo di indagine) non basta a rendere improcedibile o illegittimo un mandato di arresto europeo processuale, salvo che il ricorso dimostri in modo specifico e circostanziato che il mandato è stato richiesto esclusivamente per compiere atti di mera indagine svincolati dall'esercizio dell'azione penale.
  • Per essere valutati, i motivi di impugnazione devono essere specifici e motivati: censure generiche sulla proporzionalità o sulla scelta degli strumenti di cooperazione sono suscettibili di inammissibilità per aspecificità.

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