Cassazione Penale, Sentenza n. 1185/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva applicato la pena concordata (patteggiamento) per il reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione rispetto all'art. 464-bis, terzo comma (rigetto della sospensione del procedimento e della messa alla prova) e violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 464-quater, sostenendo tra l'altro che la richiesta di messa alla prova era stata avanzata prima della definizione del processo ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui la richiesta di applicazione della pena patteggiata è un negozio processuale recettizio che, una volta pervenuto all'altra parte e ratificato dal giudice, non può essere revocato o modificato e preclude alle parti di sollevare questioni relative alla sussistenza e qualificazione giuridica del fatto, alla responsabilità soggettiva, alle circostanze e all'entità della pena. In tale contesto l'obbligo motivazionale è assolto con la mera affermazione della verifica positiva dell'accordo. Ne consegue che il mancato accoglimento dell'istanza di messa alla prova, se seguito dalla pronuncia di sentenza di patteggiamento nella stessa udienza, non può più essere impugnato. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/90, art. 73, commi 1 e 4
Norma sostanziale che disciplina il reato per cui è stato applicato il patteggiamento; è l'oggetto della condanna concordata.
cod. proc. pen., art. 444
Disciplina la definizione del processo mediante richiesta di applicazione della pena (patteggiamento); la Corte ha ritenuto che la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 444 recepisca l'accordo e renda inammissibili successive censure sulle materie oggetto dell'accordo.
art. 464-bis, terzo comma, cod. pen.
Riferito all'istituto della messa alla prova/sospensione del procedimento: il rigetto dell'istanza non può essere efficacemente impugnato dopo che l'imputato ha concluso un patteggiamento che è stato ratificato dal giudice.
art. 464-quater, cod. pen.
Collegato alla disciplina della messa alla prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa al mancato accoglimento della messa alla prova quando il processo è stato definito mediante patteggiamento.
Massime di principio
- La richiesta e l'accoglimento dell'applicazione della pena pattuita (patteggiamento) costituiscono un negozio processuale recettizio che, una volta ratificato dal giudice, impedisce alle parti di sollevare successive censure sulla sussistenza del fatto, la qualificazione giuridica, la responsabilità soggettiva, le circostanze e l'entità della pena.
- Se, dopo il rigetto di un'istanza di messa alla prova, l'imputato conclude un patteggiamento e il giudice ratifica l'accordo nella stessa udienza, il ricorso avverso il rigetto della messa alla prova è inammissibile.
- Nei procedimenti di patteggiamento l'obbligo motivazionale del giudice è assolto anche con una motivazione sintetica che attesti la verifica e la valutazione positiva dei termini dell'accordo tra le parti.
- Con il patteggiamento si opera una rinuncia a far valere nullità (anche assolute) diverse da quelle riguardanti la richiesta di patteggiamento e il consenso prestato: pertanto, per contestare la validità del procedimento occorre far valere vizi che incidano sulla stessa validità dell'accordo o sul consenso.
- Strategia processuale pratica: chi intende ottenere la messa alla prova e preservare la possibilità di impugnare un eventuale rigetto non dovrebbe concludere un patteggiamento nella stessa fase processuale in cui è stata rigettata l'istanza, perché la successiva accettazione della pena preclude le contestazioni sulla messa alla prova.
- I rimedi disponibili dopo un patteggiamento sono limitati: è possibile impugnare solo vizi attinenti alla validità dell'accordo di patteggiamento o al consenso prestato, non questioni già ricomprese nell'ambito dell'accordo stesso.
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