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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3886/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Ristori avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste (20/01/2021). I motivi principali: 1) censura della liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa a favore di due parti civili (Puppo e Zuritel S.p.a.) nonostante la mancata comparizione delle stesse all'udienza di trattazione orale e l'assenza di memorie contrarie, con richiesta di specificazione delle singole voci e degli importi liquidati, e contestazione della liquidazione della fase decisionale; 2) contestazione della mancata condanna alle spese processuali della parte civile Cesari (che aveva richiesto risarcimento relativo a fatto poi non più previsto come reato), invocando l'inosservanza dell'art. 541 comma 2 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione circa la mancata rifusione delle spese a favore dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Motivazioni principali: 1) il ricorrente non ha provato che le parti civili fossero state informate dell'udienza in trattazione orale, quindi il motivo è privo di specificità; 2) il giudice di merito non è tenuto a motivare dettagliatamente la liquidazione delle voci di spesa quando si attiene ai valori medi indicati nella tabella allegata al D.M. n.55 del 10 marzo 2014; l'importo liquidato (Euro 1.500,00) è inferiore ai valori medi previsti dalle tabelle, pertanto la liquidazione è legittima; 3) la pronuncia sulla rifusione delle spese a favore dell'imputato richiede un giudizio motivato sull'esistenza di colpa delle parti civili: la Corte d'appello ha effettuato tale valutazione ritenendo che non ricorressero i presupposti per la condanna alle spese, decisione che la Cassazione non può rimettere in discussione in sede di legittimità. Inoltre la Corte osserva che il procedimento era iniziato prima dell'abrogazione dell'art. 485 c.p., quindi le richieste delle parti civili erano originariamente legittime. Esito procedurale: il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 541 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla condanna alle spese; la Corte precisa che la decisione di condannare alle spese richiede valutazione motivata sulla colpa della parte civile e che il giudice di merito ha compiuto tale valutazione escludendo i presupposti per la condanna.

  • D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (tabella valori medi)

    Il giudice che liquida le spese alla parte civile può attenersi ai valori medi indicati nella tabella allegata al decreto; in tal caso non è richiesta una motivazione analitica delle singole voci. Nel caso concreto la somma liquidata era inferiore ai valori medi indicati.

  • giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894)

    Conferma principio secondo cui non è necessaria motivazione specifica sulla liquidazione delle voci di spesa se si è attenuti ai valori medi del D.M. n.55/2014.

  • art. 427 c.p.p.

    Richiamato nella discussione sulla rifusione delle spese: la possibilità di condannare la parte civile alla rifusione è collegata ai casi previsti dal primo comma e richiede accertamento della colpa.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese a carico del ricorrente; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.

  • art. 485 c.p. (norma abrogata nel 2016)

    Richiamata per spiegare che alcuni capi di imputazione relativi a falsità erano stati abrogati; la Corte osserva tuttavia che il processo era iniziato prima dell'abrogazione, quindi le richieste originarie delle parti civili erano legittime e la continuazione delle pretese non costituisce automaticamente comportamento colpevole.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese a favore delle parti civili non richiede una motivazione analitica voce per voce se l'importo assegnato si mantiene nei valori medi previsti dal D.M. n.55/2014; il giudice può quindi fare riferimento a tali tabelle.
  • L'assenza delle parti civili all'udienza di trattazione orale non determina di per sé l'impossibilità di liquidare le spese a loro favore: è necessario che il ricorrente dimostri di aver subito un pregiudizio o che fosse stata violata una regola procedurale (ad es. mancata comunicazione dell'udienza).
  • La condanna alla rifusione delle spese a favore dell'imputato nei confronti della parte civile richiede un accertamento motivato di colpa della parte civile; l'assenza di tale accertamento legittima il rigetto della richiesta di rifusione.
  • Se un fatto viene depenalizzato nel corso del procedimento, le domande civili proposte prima dell'abrogazione possono comunque essere considerate inizialmente legittime; ciò non implica automaticamente responsabilità o colpa delle parti civili che proseguono la domanda.
  • In Cassazione non è consentito sostituirsi al giudice di merito per rivalutare le scelte motivate sui fatti e sulla valutazione della colpa, salvo vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione.

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